Cassation appeal dismissed due to loss of interest after client adopted the 'rottamazione quater' tax relief scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily adopted the 'rottamazione quater' tax relief scheme, which extinguished the underlying debt. The appellant had previously lost at first and second instance against INPS regarding unpaid social security contributions. The court ruled that by signing the declaration of adherence to the relief program, the client waived the right to pursue judicial remedies for the specific debts covered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1 quater DPR 115/2002; Art. 103 c.p.c.: The adoption of a tax relief scheme ('rottamazione') by a private party constitutes a voluntary waiver of pending litigation, resulting in the subsequent inadmissibility of the appeal due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23424/2018 R.G. proposto da : BARI SERVIZI SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO - TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO rappresentato e difeso dall’ avv.to GARGANO NICOLA -ricorrente- contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati D'ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, SCIPLINO ESTER ADA, SGROI ANTONINO, MATANO GIUSEPPE, MARITATO LELIO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1890/2017 depositata il26/07/2017, R.G.N. 566/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
1. il Tribunale di Bari accoglieva la domanda della Bari Servizi s.r.l. e, in base alla ragione più liquida, dichiarava non dovute le somme iscritte a ruolo poiché l’Inps non aveva provato i fatti costitutivi della pretesa contributiva;
2. la Corte di appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS, ha dichiarato prescritti i contributi maturati e dovuti sino al 18.5.1996; ha, per il resto, rigettato l’opposizione della parte privata;
3. per quanto qui rileva, in estrema sintesi, la Corte di merito, richiamata la giurisprudenza di legittimità in punto di valore probatorio dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, ha osservato che l e dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, in sede ispettiva, po tevano utilizzarsi quali elementi di prova, in quanto u nivoche e tanto rendeva superflua l'escussione dei dipendenti in giudizio ; a tale riguardo, richiamava, in particolare, Cass. nr. 10427 del 2014. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di merito ha,poi, osservato come l’originaria ricorrente si fosselimitata a negare la natura subordinata dei rapporti di lavoro per i quali era stata richiesta la contribuzione ed emessa la cartella, senza fornire e lementi di pro va idonei a smentire quanto accertato dagli ispettori;
4. ha propo sto ricorso per cassazione la società Bari S ervizi SRL,con quattro motivi;
5. ha resistito, con controricorso, l’INPS . È rimasta intimata la parte in epigrafe; CONSIDERATO CHE:
6. nelle more del presente giudizio , la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d.«rottamazione quater » ) , relativamente alla cartell a esattoriale oggetto della presente controversia;
7. la dichiarazione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima;
8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che p ossa dichiararsil'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualorarisult i che « il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono»(v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv, § f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che l a documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenutacarenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso; 10.per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa ( v. ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023).
Nulla deve, invece, provvedersi nei confronti della parte che è rimasta intimata; 11.infine, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso; 12.secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, invero, la finalità del l’art . 13, co mma 1 - quater, DPR nr. 115 del 2002, va individuata nella es igenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame enon -come nella specie- per quella sopravvenuta ( tra le tantepiù recenti, Cass. nr. 1 950 del 2023 cit.) .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa, nei rapporti con l’INPS, le spese del giudiziodi legittimità. Così d