Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Russo Giuseppe, had not responded to the proposal sent by the lower court, while the respondent, Russootti Gestioni Hotels, sought the dismissal of the proceedings. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of the cassation proceedings within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1396/2022 R.G. proposto da: RUSSO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Marturano (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni e le notificazioni: ) -ricorrente- contro RUSSOTTI GESTIONI HOTELS s.p.a. (già RussottiFinance s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Capoluongo (indirizzo pec: ) e Francesco Capoluongo (indirizzo pec: ) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 385/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MESSINA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de