Cassation court dismisses INPS appeal on pension recalculation, ruling three-year statute of limitations and daily pay cap apply to Quota B.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court's pension recalculation, ruling that a three-year statute of limitations barred the claim. The INPS argued the appeal was time-barred and that the daily pay cap did not apply to the 'Quota B' of the pension. The court held that the limitation period runs from the new law's enactment, not the filing date, and confirmed the daily pay cap remains valid for Quota B calculations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 DPR 639/1970; Art. 12 DPR 1420/1971; The three-year statute of limitations for pension recalculation runs from the enactment of the new law, and the daily pay cap applies to the Quota B of the pension.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31584/2021R.G. proposto da: I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO PREDEN (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), GIUSEPPINA GIANNICO (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), LIDIA CARCAVALLO (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) -ricorrente- contro LUCIDI ENRICO, rap presentato e difeso dall’avvocato FEDERICA MURINEDDU ( federicamurineddu@ordineavvocatiroma.org ) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.2594/2021depositata il 22/06/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 23 marzo 2023 – Pres. Esposito, rel. Buffa -Causa numero 24 – r.g. 31584/21 CONSIDERATO CHE: Con sentenza 22/6/21 la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia del 19/6/19 del tribunale della stessa sede, che aveva riliquidato al pensionato in epigrafe la "quota B" del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
Riteneva la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Avverso la sentenza, l’ Inps ri corre per due motivi, cui la controparte resiste con controricorso. Il collegio ha riservato la decisione. RITENUTO CHE: Con il primo motivo si fa valere la decadenza triennale del ricorrente in relazione alla domanda di riliquidazione della prestazione previdenziale, deducendosi che il relativo termine debba essere computato dall ’entrata in vigore delle nuove disposizioni che hanno introdotto il termine decadenziale prima non previsto e non dalla domanda di ricalcolo (come fatto invece nella sentenza impugnata).
Il motivo è fondato. Invero, questa Corte ha già precisato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021, Rv. 661254 - 01) che la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella.
Per altro verso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 22820 del 12/08/2021, Rv. 662092 -01) che, in tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione).
Questo giudice ha peraltro pure affermato (Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021, Rv. 661517 - 01) che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Nel caso di specie, la domanda giudiziale è stata proposta il 23.10.18, oltre il termine triennale computato dal 6.7.11, data di entrata in vigore della disciplina del d.l. 98/11, che ha introdotto il termine decadenziale per le domande di riliquidazione (termine che secondo quanto detto decorre dall’entrata in vigore della disciplina e non dalla data successiva di presentazione dell’istanza di ricalcolo).
Con il secondo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. n. 182 del 1997, per avere la corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del "massimale pensionabile", a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la "quota B" della pensione. Anche tale motivo è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. Lav. Sentenza n. 36056 del 9 dicembre 2022, n. 1775 dell’11 gennaio 2023, ed altre numerose successive conformi) che nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per entrambi i motivi; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liqu