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Ordinanza — n. 15613/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses pensioner's claim against social security fund for erroneous information regarding totalization of contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15613/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected a pensioner's appeal against the National Social Security Fund for alleged damages caused by erroneous information provided by a fund official. The plaintiff argued that the court of first instance improperly reversed the burden of proof and failed to recognize liability for the omission of totalization advice. The court dismissed the claim because the specific request for totalization data was never formally made to the fund, and the information concerned a different pension entity unrelated to the fund's contractual obligations.

Regesto Legislator

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Art. 1218 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 2727 c.c.; Art. 2729 c.c.; Art. 416 c.p.c.; Art. 442 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The public administration's liability for erroneous information arises only upon a specific formal request by the interested party, and does not extend to information concerning pension positions held by other entities.

Parole chiave

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public administration liability erroneous information claim pension totalization burden of proof reversal specific formal request contractual obligation social security fund accredito supplementare

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 442 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 54 della l. n. 88 del 1989
641580 - 01) che, in materia di accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici, l'obbligo dell'INPS di fornire i dati inerenti alla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 54 della l.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 23282 del 15/11/2016, Rv. 641580 - 01
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18747/2017R.G. proposto da: BRAVETTI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI RAFFAELLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIGNINI CLAUDIO -ricorrente- contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,V.LE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO che lo rappresent a e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANOn.1710/2016depositata il 15/02/2017 , R.G.N. 141/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO CHE: Con sentenza del 15/2/17 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2013, che aveva rigettato il ricorso dell'avvocato Bravetti volto alla condanna della Cassa al danno da erronea informazione data da funzionario della Cassa in un incontro del 26 marzo 2009 ( ove il funzionario gli avrebbe consigliato di chiedere all'INPS la pensione supplementare, piuttosto che chiedere la totalizzazione dei contributi, e ciò prima di presentare la domanda di pensione alla Cassa). In particolare ha ritenuto la corte territoriale che dall'estratto storico dell'agenda degli incontri risultava che oggetto dell'incontro era stato anche la totalizzazione e che comunque non vi era prova di responsabilità della cassa nell'errore.

Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per un motivo articolato in tre profili, cui resiste con controricorso la Cassa. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce innanzitutto violazione degli articolo 1218 e 2697 c.c., per indebita inversione dell'ordine della prova in una responsabilità che ha natura contrattuale. Il motivo deduce ancora violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., per avere ammesso una presunzione di esattezza dell'informazione in assenza di gravi precisi e concordanti indizi, trascurando che la prova non doveva riguardare solo l'adempimento di una generica obbligazione informativa ma doveva essere adempimento esatto, ciò che nel caso implicava l'informazione della possibilità della totalizzazione e della necessità che la stessa fosse chiesta prima della pensione.

Il terzo profilo del motivo deduce violazione degli articoli 416 e 442 nonché 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato il principio di non contestazione (che nel caso verrebbe in gioco in relazione al suggerimento dato dal funzionario di chiedere la pensione supplementare) e per altro verso la decadenza istruttoria in cui era incorsa la Cassa. Il motivo è privo di pregio in quanto, in presenza di una doppia pronuncia conforme, tende a una rivalutazione del fatto ed una rivisitazione del merito della causa, per di più attraverso elementi non decisivi per provare la responsabilità della Cassa.

In tema, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha limitato le ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione da errata informazione, affermando (Sez. L, Sentenza n. 23282 del 15/11/2016, Rv. 641580 - 01) che, in materia di accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici, l'obbligo dell'INPS di fornire i dati inerenti alla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 54 della l. n. 88 del 1989, e la correlata responsabilità contrattuale in caso di erronee ovvero omesse informazioni, sorge solo nel caso di specifica domanda formulata dal soggetto interessato o abilitato dalla legge ad avanzarla, senza che rilevi in tal senso la domanda volta esclusivamente al conseguimento della prestazione.

Nel caso di specie, l’informazione asseritamente omessa non solo non era stata oggetto di specifica formale domanda all’ente, ma non riguardava neppure direttamente la Cassa, ma altra posizione previdenziale presso altro ente, sicché non poteva neppure configurarsi una responsabilità (che il ricorrente vorrebbe essere contrattuale) dell’ente qui chiamato in causa. In definitiva, il ricorso va rigettato. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello