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Ordinanza — n. 15608/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS regarding mandatory minimum social security contributions during work suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15608/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the General Service Soc. Coop.'s appeal against an INPS order to pay social security contributions during a work suspension. The company argued that contributions should not be due when work was suspended due to lack of orders or voluntary reasons, citing specific legal articles. The court ruled that the contributory obligation remains mandatory and indisponible regardless of the suspension cause, absorbing the fourth ground and dismissing the second and third as inadmissible for attacking factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.l. n. 338/1989; Art. 116 c.p.c.; The contributory obligation commensurate with the minimum wage is due even during work suspensions caused by factors other than those legally prescribed, as the obligation is indisponible.

Parole chiave

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social security contributions work suspension minimum contributory wage indisponible obligation Cassation inadmissibility factual findings review INPS liability istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989)
2023, il Collegioha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta(articolo 380-bis.1, comma 2° , c .p.c.);
Art. 116 c.p.c.
Art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000
Art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13650 del 2019
Cass. n. 15120 del 2019
Cass. n. 24109 del 2018
13650 e 15120 del 2019, seguite da numerose successive conformi, che hanno convincentemente disatteso e superato il diverso principio espresso da Cass. n. 24109 del 2018, cit.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22403/2021 R.G. proposto da : GENERAL SERVICE SOC. COOP . IN LIQUIDAZI O NE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA CODEMO e DANIELE CORRADO -ricorrente- contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE -controricorrente- Avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 153/2021pubblicata i l 10/04/2021 N .

R.G. 518/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 10.4.2021, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto ancora rileva in questa sede, aveva rigettato l’opposizione proposta da General Service Soc. Coop. in liquidazione avverso l’avviso di addebito con cui le era stato ingiunto dall’INPS di pagare somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori anche per i periodi in cui la loro attività lavorativa era stata concordemente sospesa per mancanza di commesse o per ragioni dipendenti dalla loro volontà; che avverso tale pronuncia General Service Soc.

Coop. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camera le dell' 8.3. 2023, il Collegioha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta(articolo 380-bis.1, comma 2° , c .p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), per avere la Corte di merito ritenuto che il pagamento dei contributi in misura pari al minimale fosse dovuto anche in presenza di fattispecie di sospensione concordata della prestazione lavorativa; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale attribuito valore probatorio preminente alle deposizioni testimoniali rese dai lavoratori nel corso del giudizio di primo grado rispetto alle dichiarazioni da loro stessi rese nel corso dell’accesso ispettivo; che, con il terzo motivo, la medesima censura è ripetuta sub specie di violazione dell’art. 116 c.p.c.; che, con il quarto motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ravvisato l’obbligo di pagare le sanzioni pur in assenza di alcun obbligo di pagare i contributi; che il primo motivo è infondato, dovendo darsi continuità al principio già richiamato dai giudici territoriali secondo cui l’obbligazione contributiva commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.

“minimale contributivo”) è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente – com’è incontroverso nella specie –da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della sua natura indisponibile (così Cass. nn. 13650 e 15120 del 2019, seguite da numerose successive conformi, che hanno convincentemente disatteso e superato il diverso principio espresso da Cass. n. 24109 del 2018, cit. da parte ricorrente a sostegno della propria tesi); che l’infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del quarto, siccome espressamente formulato in dipendenza della (supposta) fondatezza di esso (cfr. pag. 25 del ricorso per cassazione); che il secondo e il terzo motivo sono invece radicalmente inammissibili, pretendendo di veicolare in questa sede di legittimità una critica all’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa il valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni dei lavoratori rispettivamente rese in sede di accesso ispettivo e di esame testimoniale, che è cosa in generale non possibile in questa sede di legittimità e a fortioriin caso di doppia conforme di merito (art. 348- ter, ult. co., c.p.c.); che il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,