Cassation court dismisses appeal against INPS for omitting to rule on new factual allegations regarding contribution calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Diesel Sud S.R.L.'s appeal against the INPS regarding unpaid social security contributions. The company argued that the lower courts erred by treating new factual allegations as novel, violating procedural rights. The court held that the lower courts correctly identified these as factual disputes rather than legal novelty, and thus the omission to rule was not a ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: The Court of Cassation may not examine a cassation appeal based on the omission to rule on a new factual allegation if the lower court has already addressed the underlying legal issue, as such omissions do not constitute a violation of the principle of contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21426/2021 R.G. proposto da : DIESEL SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, rappresentato e difeso dall'avvocato COSMO MARIA GAGLIARDI. -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivame nte domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE , LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 56/2021pubblicata i l 18/02/2021 N .
R.G.239/2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 18.2.2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Diesel Sud s.r.l. avverso il verbale ispettivo con cui l’INPS le aveva contestato omissioni contributive rivenienti dalla mancata applicazione del minimale contributivo e dal mancato assoggettamento a contribuzione di somme corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborso spese; che avverso tale pronuncia Diesel Sud s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell' 8.3. 2023, il Collegioha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta(articolo 380-bis.1, comma 2° , c .p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito statuito sul quinto motivo del ricorso in appello, concernente la misura delle pretese omissioni contributive, ritenendo erroneamente che veicolasse una censura non proposta in primo grado e dunque nuova; che, con il secondo motivo, la medesima censura è ripetuta per omessa pronuncia sul sesto motivo di appello, concernente l’erronea quantificazione delle somme aggiuntive ex art. 116, l. n. 388/2000; che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la novità della censura concernente la mancata allegazione del CCNL sulla cui scorta l’INPS avevacalcolato il minimale contributivo in ipotesi dovuto e per aver altresì ritenuto probanti i conteggi riportati nel verbale, ancorché in assenza di allegazione del CCNL sulla scorta del quale erano stati effettuati; che, con il quarto motivo, le medesime censure sono riproposte sub speciedi omesso esame circa un fatto decisivo nullità della sentenza per motivazione apparente; che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, entrambi dipendendo dalmancato esame nel merito delle censure di cui alquinto e alsesto motivo di appello, concernenti rispettivamente la misura dei contributi in ipotesi dovuti e quella delle sanzioni; che, al riguardo, va premesso che l’odierna ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, si è limitata a protestare di aver sempre assoggettato a contribuzione, nella misura dovuta, tutte le somme corrisposte ai propri dipendenti, deducendo in particolare che quanto pagato a titolo di “altre somme non assoggettate a ritenute” costituisse mero rimborso spese e contestando “le somme richieste […] cui gli ispettori pervengono arbitrariamente” (cfr. l’atto introduttivo del giudizio, per come trascritto a pag. 8 del ricorso per cassazione), mentre solo in sede di gravame ha proceduto ad analitica contestazione dei presunti errori che avrebbero connotato il calcolo sia dei contributi che delle sanzioni (cfr. il quinto e il sesto motivo di gravame per come trascritti alle pagg. 11-15 del ricorso per cassazione); che, ciò posto, va ricordato che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell’art. 416, comma 3°, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto (risultanti dagli atti ovvero oggetto di richiestadi prova) idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (cfr., in termini, Cass. n. 5949 del 2018); che, a giustificazione di tale principio di diritto, si è evidenziato che l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione”, in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso, ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento, dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non essetqualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate; che l’anzidetto principio è suscettibile di essere esteso anche nelle controversie che, come la presente, abbiano ad oggetto un accertamento negativo della pretesa creditoria di un ente previdenziale, essendo in questo caso l’attore convenuto in senso sostanziale e dovendo pertanto prendere posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., derivandone altrimenti la preclusione derivante dalla non contestazione (cfr. in tal senso Cass. n. 31704 del 2019 e 17604 del 2020); che, non risultando in atti che tanto nella specie sia avvenuto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno reputato la novità delle censure di cui al quinto motivo di appello, involgendo esse nongià la componente normativa bensì quella fattuale dei calcoli medesimi (e segnatamente presunte duplicazioni in cui sarebbe incorso l’ente nel calcolo dei contributi dovuti: cfr. specialmente pagg. 13-14 del ricorso per cassazione); che altrettanto va rilevato per ciò che concerne il sesto motivo di appello, concernente l’erronea quantificazione delle somme aggiuntive siccome effettuata sul presupposto che non di evasione contributiva si trattasse, bensì di omissione (cfr. ibid., pagg. 14-15), dovendo conseguentemente darsi continuità al principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa (così già Cass. n. 6094 del 2006, seguita da innumerevoli successive conformi); che i primi due motivi di censura si rivelano pertanto infondati; che il terzo e il quarto motivo sono invece inammissibili, pretendendo, ad onta del riferimento a violazioni di legge sostanziale e processuale, di criticare l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, dopo aver rilevato “il dato pacifico e inconfutabile” secondo cui l’attività aziendale rientrerebbe fra quelle assoggettate al CCNL del settore Industria Metalmeccanica, sulla scorta del quale erano stati calcolati gli importi dovuti (e segnatamente “le maggiori retribuzioni che si sarebbero dovute corrispondere […] distinguendo fra i dipendenti con qualifica di operai e quelli con la qualifica di impiegati”: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), hanno reputato provate le omissioni contributive per cui è causa, ciò che nella specie non è possibile in considerazione del divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c.; che il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.200,00, di cui € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a tit