Ordinanza — n. 15573/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22048/2019 R.G. proposto da: ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELLA MURONI, AL ESSANDRA MARIA SCELSI, FEDERICO M. SQUASSI -ricorrente- contro MANCINI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ROSALINDA ARTESE rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO DEL PAGGIO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO d i L ’ AQUILA n. 5/2019 pubblicata il10/01/2019 RGN. 82/2018 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15573/2023 — snciv · Corte di Cassazione: il motivo è fondato; 2.1. occorre premettere che secondo quanto riporta lo storico di lite della sentenza rescindente, con la sentenza poi cassata la Corte di appello di L'Aquila, pronunziando sull'appello principale di Gianfranco Mancini e sull'appello incidentale di Allianz Bank Financial Advisors s.p.a. - già Ras Bank s.p.a. - , confermava la decisione di primo grado che aveva condannato la società, convenuta in prime cure, a corrispondere al ricorrente la somma di € 933,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dichiaratoinammissibile la domanda riconvenzionale della società e respinto nel resto le ulteriori pretese del Mancini.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22048/2019 R.G. proposto da: ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELLA MURONI, AL ESSANDRA MARIA SCELSI, FEDERICO M. SQUASSI -ricorrente- contro MANCINI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ROSALINDA ARTESE rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO DEL PAGGIO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO d i L ’ AQUILA n. 5/2019 pubblicata il10/01/2019 RGN. 82/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere DOTT. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di L’Aquila,pronunziando in sede di rinvio, ha respinto la domanda con la quale Allianz Bank Financial Advisors s.p.a.(già Ras Bank s.p.a.), convenuta in giudizio dal procacciatore finanziario Gianfranco Mancini, aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Allianz Bank Financial Advisors s.p.a.sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso;
3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 381-bis.1.cod. proc. civ.; Considerato che 1. con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art.383 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 384 e 394 cod. proc. civ. per a vere il giudice del rinvio disatteso il mandato della sentenza rescindente; tale mandato, infatti, non implicava alcuna necessità di revisione dell’accertamento di fatto alla base della sentenza rescindente - stante il giudicato formatosi sulla anteriorit à del recesso del Mancini rispetto al recesso della società – ma esclusivamente la necessità di correzione dell’errore in diritto nel quale era incorsa la sentenza cassata nell’escludere, in favore della parte non recedente, il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso pur in difetto di prova del pregiudizio economico sofferto a causa del recesso di controparte; tanto aveva determinato violazione del giudicato interno formatosi sull’anteriorità del recesso del Mancini, con conseguenze anche in ordine al regolamento delle spese legali liquidate nella sentenza impugnata fin dal primo grado di giudizio;
2. il motivo è fondato; 2.1. occorre premettere che secondo quanto riporta lo storico di lite della sentenza rescindente, con la sentenza poi cassata la Corte di appello di L'Aquila, pronunziando sull'appello principale di Gianfranco Mancini e sull'appello incidentale di Allianz Bank Financial Advisors s.p.a. - già Ras Bank s.p.a. - , confermava la decisione di primo grado che aveva condannato la società, convenuta in prime cure, a corrispondere al ricorrente la somma di € 933,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dichiaratoinammissibile la domanda riconvenzionale della società e respinto nel resto le ulteriori pretese del Mancini.
Il giudice di appello, premesso che il rapporto di promotore finanziario instaurato dal Mancini sulla base di mandato conferito dalla BNL Sim Investimenti s.p.a.,si era estinto per effetto del recesso del primo (in conformità a quanto da questi sostenuto in prime cure in punto di inefficacia del recesso di controparte, che asseriva essereposteriore al proprio) e non - come affermato dal giudice di primo grado- per mutuo consenso rinvenuto nello scambio di lettere risolutive tra le parti, ha ritenuto di condividere la decisione di prime cure in ordine alla insussistenza, comunque, della giusta causa di recesso,rappresentata, secondo la prospettazione del Mancini, dalla violazione dell'obbligo di informazione in ordine alla fusione per incorporazione della Banca Bnl Investimenti, originaria contraente, nella Ras Bank s.p.a., e dal fatto che tale operazione aveva comportato la modifica dei prodotti finanziari divenuti meno competitivi e di minor interesse per la clientela.
Quanto all'appello incidentale d ella società, il giudice di appello, esclusa, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice in relazione alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso, la necessità del previo espletamento del tentativo obbligatorio diconciliazione, ha ritenuto non dovuta la indennità di preavviso in favore della società stante l’assenza di pregiudizio scaturito alla società dal recesso di controparte; invero la società, in tempi quasi simultanei al recesso del Mancini, aveva a sua volta inviato a quest’ultimo comunicazione di voler recedere dal rapporto; 2.3. con la sentenza n. 28524/2017 la S.C., dichiarato inammissibile il ricorso principale del Mancini il quale, per quel che qui rileva, aveva censurato la decisione di appello in punto di accertamento dell’anteriorità del proprio recesso rispetto a quello comunicatogli dalla società, in accoglimento del motivo di ricorso incidentale di Allianz Bank Financial Advisors s.p.a. ha cassato in parte qua la sentenza di secondo grado; ha motivato l’accoglimento del ricorso incidentale argomentando dalla naturale funzione della indennità di preavviso -non derogata nello specifico dalle pattuizioni di cui all’Accordo collettivo applicabile - di r isarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare dal recesso senza preavviso della controparte, e quindi, in sostanza, a prescindere dalla prova della esistenza di un concreto pregiudizio economico per la parte non recedente (sentenza,punti 4. e sgg.); 2.4. il giudice del rinvio non si è conformato al mandato della sentenza rescindente in quanto pur richiamando il principio di diritto alla base della cassazione della sentenza di appello, ha negato alla Allianz Bank Financial Advisors s.p.a.( già Ras Bank s.p.a.), l’indennità sostitutiva del preavviso sul rilievo che il recesso dell’agente Mancini non era anteriore a quello a sua volta intimato dalla società ma successivo o simultaneo ad esso; invero, a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione del Mancini l’accertamento relativo all’anteriorità del recesso di quest’ultimo era passato in giudicato; tale accertamento non poteva pertanto più essere messo in discussione ed il giudice del rinvio doveva, sulla base dello stesso come cristallizzato dalla sentenza rescindente, limitarsi ad applicare nei confronti della società il principio di diritto enunciato;
3. in base alle considerazioni che precedono, assorbita la censura relativa al regolamento delle spese di lite, si impone quindi la cassazione con rinvio della sentenza impugnata;
4. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del gi