Court dismisses appeal due to valid withdrawal by all plaintiffs and acceptance by defendant under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by all eight plaintiffs and written acceptance by the defendant. Although the lower court had previously ruled in favor of the workers regarding their service years, the procedural motion superseded the substantive merits. Consequently, the court issued a decision to terminate the proceedings without addressing the underlying labor dispute or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378, 390, 391 c.p.c.: A withdrawal from the appeal, duly executed by the plaintiff's representative and accepted by the defendant, results in the immediate extinction of the judicial process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7433/2021 R.G. proposto da: BACI DENNIS, BRUNELLI ROBERTO, CASACCIA MARCO, DURAZZI FRANCESCO, ESPOSTO ALESSANDRO, MARINI MICHELE, PAVANI GIACOMO, SCONOCCHINI ANDREA, TROMBETTI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato IDA SCANU ch e li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA PAPARONI -ricorrenti- contro E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio degli avvocati MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI che larappresentano e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 14/2021 pubblicata il14/01/2021, R.G. n. 456/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha riformato la decisione di primo grado con cui era stata accolta la domanda dei lavoratori di computo, nell’anzianità di servizio, del periodo di attività effettuato in esecuzione del contratto di formazione e lavoro, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società E-Distribuzione s.p.a. a fronte della cristallizzazione, in busta paga, degli emolumenti pretesi alla data di stipula del c.c.n.l. di settore del 2001.
2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso tutti gli otto lavoratori con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società. CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., tutti i lavoratori hanno depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal procuratore dei lavoratori in data 20.3.2023. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore in data 23.3.2023. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella cam