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Ordinanza — n. 15414/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the public employee plaintiff before the chamber hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15414/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's voluntary withdrawal before the chamber hearing. Rossella Paolini, a public employee seeking higher salary classification, had previously lost her case regarding pay differences for superior duties. The court ruled that the withdrawal was unilateral and effective without the defendant's acceptance, resulting in the termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal made before the chamber hearing extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal cassation procedure extinction public employment classification unilateral renunciation chamber hearing timing esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative cessazione dell'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.
Considerato che: 1.la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell ’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr.
articolo 92 cod. proc. civ
art. 391 cod. proc. civ
va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
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Testo completo

unciato laseguente ORDINANZA sul ricorso 15926-2017 proposto da: PAOLINI ROSSELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ARNALDO TASCIONE con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro COMUNE diPESCARA; -intimato - avverso la sentenza n.1051/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 15/12/2016 R.G. n. 240/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Oggetto: Pubblico impiego - differenze retributive per mansioni superiori -Rinuncia R.G.N. 15926/2017 Pag.Rilevatoche:

1. con sentenza n. 1051 del 2016, la Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione n. 751 del 2015, con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato il ricorso proposto da Rossella Paolini, dipendente del Comune di Cesena dal 1980 ed inquadrata, dal gennaio del 2000, nella categoria professionale “B6” del CCNL Comparto pubblica amministrazione ed Enti Locali, teso ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento economico stabilito per la categoria “C”, per essere stata assegnata, con continuità ed effettività, dal 1 gennaio 2008 fino alla fine del 2012, a mansioni superiori di“istruttore amministrativo e contabile” riconducibili, per contenuto e responsabilità, a quelle tipiche della superiore categoria professionale “C”; riteneva, sulla base delle emergenze di causa ed in particolare delle prove testimoniali offerte dalla lavoratrice, che la sola teste La Torre si fosse pronunciata in senso favorevole all’appellante, ossia affermando che “la Paolini in piena autonomia curava l’istruttoria per le pratiche dei rimborsi, per le borse di studio e per la piccola manutenzione delle scuole”; riteneva che tali dichiarazioni fossero rimaste “del tutto isolate” ed in contrasto con quelle rese dagli altri testi; condivideva, pertanto, le conclusioni raggiunte dal primo giudice, in ordine al corretto inquadramento della Paolini nel profilo professionale di esecutore amministrativo “B6”; rigettava, inoltre, l’impugnazione avverso il capo della sentenza con il quale, il giudice di prime cure, aveva condannato la ricorrente al rimborso delle spese processuali assumendo che non sussistessero le “gravi ed eccezionali” ragioni che l’articolo 92 cod. proc. civ., vigente all’epoca della proposizione del ricorso, ossia nel dicembre del 2013, indicava quale presupposto necessario, in mancanza di una reciproca soccombenza, per la compensazione delle spese di lite;

2. avverso tale pronuncia, Rossella Paolini ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo in due distinti motivi;

3. l’Amministrazione non ha svolto difese;

4. la ricorrente ha depositato memoria e, in prossimità dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso con allegato atto di transazione. Considerato che: 1.la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell ’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore; R.G.N. 15926/2017 Pag.2. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;

3. nello specifico il Comune intimato non ha svolto attività difensiva;

4. va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);

5. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva;

6. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 15 marzo 20