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Ordinanza — n. 15402/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by voluntary settlement under simplified debt clearance procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15402/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants voluntarily joined the simplified debt clearance procedure and paid the owed amounts. Although the INPS did not formally accept the settlement, the court ruled that the appellants' act of payment and adherence to the procedure effectively terminated the legal dispute. Consequently, the court dismissed the cassation appeal without examining the substantive merits of the arguments regarding labor relations and contribution legality.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 4 D.L. 148/2017; Art. 3 comma 11 D.L. 119/2018: Voluntary adherence to the simplified debt clearance procedure by the debtor, followed by payment of the owed sums, extinguishes the litigation even without the creditor's formal acceptance, rendering the subsequent cassation appeal inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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simplified debt clearance procedure extinguishment of litigation voluntary settlement lack of interest in appeal INPS contribution dispute payment of owed sums cessation of contentious matter subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 4 D.L. 148/2017
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie e deve di conseguenza escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi d' inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass.
Art. 3 comma 11 D.L. 119/2018
119 del 2018, art. 3 conv.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie e deve di conseguenza escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi d' inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass.
artt. 2700 c.c
violazione degli artt. 2700 c.c., artt.115 e 116 c.p.c., art.
art. 2697 c.c
2700 c.c., artt.115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 28311 del 7.11.2018
Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 28311 del 7.11.2018); non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione di cui al D.P.R.
Cass. n. 19464 del 2014
Cass. n. 13636 del 2015
Cass. n. 3542 del 2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17427/2017 R.G. proposto da: DECOR SYSTEM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da MERONI MARCELLO, rappresentati e difesi dagli avvocati: SALVATORE NASO ( ) , CARLO SRUBEK TOMASSY ( ) e MAURIZIO CANNISTRARO( ) -ricorrenti- contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati:

ANTONINO SGROI ( ) , EMANUELE DE ROSE ( ), GIUSEPPE MATANO ( ), LELIO MARITATO ( ) , CARLA D'ALOISIO ( ) ed ESTER ADA SCIPLINO ( ) . -controricorrenti- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1716/2016 depositata il14/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1716 del 2016, ha riformato la sentenza di primo grado e respinto le opposizioni , a cartella esattoriale ed a ordinanza ingiunzione,proposte da Decor System s.r.l., e da Marcello Meroni e Davide Poggi quali legali rappresentantiresponsabili solidali, al fine di far accertare l’illegittimità della pretesa contributiva e sanzionatoria derivata da l verbale ispettivoche aveva accerta t o la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la medesima società edue collaboratori, formalmente indicati quali appaltatori di opere di edilizia; la Corte territoriale ha ritenuto che le risultanze del verbale ispettivo andassero confermate in quanto corroborate, oltre che dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza dai lavoratori, anche dall’esame della documentazione relativa ai contratti di appalto, formalmente stipulati tra le parti, che era priva di indicazioni essenziali, quali la data di consegnadelle opere e la durata dei medesimi contratti; avverso tale sentenza, ricorronoDecor System s.r.l. e Marcello Meroni sulla base di tre motivi:

1) violazione dell’art. 2 l. n. 638 del 1983, modificato dal d.lgs. n.8 del 2016, in relazione al profilo della legittimazione dei legali rappresentanti della società, con riferimento ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione che eranostati riunit i a quello di opposizione a cartella ;

2) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che si indica nella produzione documentale autorizzata con ordinanza del 12 aprile2012 dal Tribunale;

3) violazione degli artt. 2700 c.c., artt.115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. ed errata valutazione del giudicato formatosi sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione; resiste l’INPS con controricorso e successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: preliminarmente, deve darsi atto che i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno esposto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cuiall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, ribadita dall’ art.3,comma11, D.L.n.119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n.136/2018, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, di aver versato le somme dovute e quindi di aver rinunziato al ricorso; tale rinuncia espressa per avvenuta rottamazione della cartella opposta è stata notificata all’INPS, il quale non ha prestato adesione alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere; i ricorrenti hanno pure prodotto copia del DURC negativo, rilasciato nel gennaio 2023, estampa di attestazione di ADER che nulla risulta dovuto per la cartella di pagamento 06820110022392814, oggetto di causa; può dunque dirsi che la procedura di adesione alla estinzione agevolata sia stata definita con il pagamento del dovuto; come è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; quanto, poi, allaregolazione delle spese, l'adesione alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3 conv. in L. n. 136 del 2018 comporta la definizione in quella sede degli oneri relativi alle spese dei giudizi in corso, per cui ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità (vd.

Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 28311 del 7.11.2018); non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie e deve di conseguenza escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi d' inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai se