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Decreto — n. 15399/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15399/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15399/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9628/2022 R.G. proposto da : MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, ope legisdomiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PULPITO FRANCESCA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO (GNNMRA53D09E467S) rappresentatae difesa dagli avvocati NASTASI GIUSEPPE (NSTGPP49L05A522B), DE GRANDIS TOMMASO MARIA (DGRTMS60E16D643P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.25/2022 depositata il 31/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15399/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, ope legisdomiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PULPITO FRANCESCA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO (GNNMRA53D09E467S) rappresentatae difesa dagli avvocati NASTASI GIUSEPPE (NSTGPP49L05A522B), DE GRANDIS TOMMASO MARIA (DGRTMS60E16D643P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.25/2022 depositata il 31/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione estinzione del debito condono delle spese procedurali mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9628/2022 R.G. proposto da : MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, ope legisdomiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PULPITO FRANCESCA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO (GNNMRA53D09E467S) rappresentatae difesa dagli avvocati NASTASI GIUSEPPE (NSTGPP49L05A522B), DE GRANDIS TOMMASO MARIA (DGRTMS60E16D643P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.25/2022 depositata il 31/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15