Cassation appeal dismissed due to withdrawal; client accepted job offer and withdrew appeal without opposing party acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit. Although the opposing party had not explicitly accepted the withdrawal, the Court ruled that such acceptance is not required for the procedural extinction of a cassation appeal. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the teacher's eligibility for the permanent roster.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal is effective upon notification to the parties or their lawyers and does not require the opposing party's acceptance to produce legal effects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18766/2018 R.G. proposto da: STRANGIO SAVERIA elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPENNINI N. 46 presso lo studio dell’AVV. ANTONIO GIAMPAOLO, rappresentata e difesa dall’AVV. SEBASTIANO GUIDO STRANGIO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici è ex legedomiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, N. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2055/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 1311/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Oggetto: Diplomati magistrale –inserimento GAE -rinuncia R.G.N. 18766/2018 Pag.Rilevatoche:
1. La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Como, respingeva la domanda proposta da Saveria Strangio, insegnante precaria nelle scuole dell’infanzia e primaria della provincia di Como, inserita nella graduatorie di Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento, nei confronti del MIUR, del proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento -rivendicato in quanto in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 –valevoli, per il triennio scolastico 2014/17;
2. Corte territoriale evidenziava che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante all’insegnamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998 e dal d.m. 10 marzo 1997, non costituiva requisito sufficiente a fondare il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie anzidette, in quanto gli appellanti avrebbero dovuto, entro il 31.12.2006, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, e ciò in conseguenza dell’intervenuta trasformazione di queste in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ormai da considerare chiuse, con divieto di ulteriori inserimenti eccetto quelli espressamente previsti dalla stessa lett.
c) del citato comma 605; aggiungeva che il divieto di nuovi inserimenti, peraltro implicito nella creazione di graduatorie ad esaurimento previste al fine dare una soluzione al fenomeno del precariato storico in ambito scolastico, era stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che aveva escluso la possibilità di nuovi inserimenti nelle menzionate graduatorie; sottolineava, poi, che non valeva invocare un effetto erga omnes delle sentenze del giudice amministrativo di annullamento del d.m. n. 235 del 2014, che aveva precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie, in quanto lo stesso decreto ministeriale non conteneva norme generali ed astratte, ma si limitava a dettare i criteri per la presentazione delle domande e per l’aggiornamentodelle graduatorie, senza contare che anche l’eventuale rimozione erga omnes del detto d.m. non avrebbe inciso, comunque, sulla posizione dei ricorrenti in assenza di norme di rango primario che consentissero il loro inserimento, ora per allora, nelle graduatorie ad esaurimento;
3. la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 4. è stata successivamente depositata rinuncia al ricorso. R.G.N. 18766/2018 Pag.Consideratoche:
1. preliminarmente si osserva che Saveria Strangio ha depositato istanza di rinuncia, debitamente notificata alla controparte, per essere stata la stessa assunta definitivamente dal MIUR - A.T. di Como - Istituto Comprensivo di Mozzate, in data 1.9.21, quale docente scuola primaria -posto comune, in quanto vincitore di concorso indetto con DDG n. 1546 del 7.11.2018 “Scuola dell’Infanzia e Primaria”; non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia; la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio; la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675;
Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui non applicabili) che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
2. va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità;
3. l’intervenuta immissione in ruolo consente di compensare tra le parti le spese processuali;
4. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quan to tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio