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Ordinanza — n. 15387/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses school staff's appeal for damages due to illegal fixed-term contract repetition, citing stabilization as sufficient remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15387/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the school staff's claim for damages regarding illegal repeated fixed-term contracts. The lower court had ruled that stabilization through selective instruments under Law 107/2015 sufficiently cured the legal violation and erased the consequences of the union's rights breach. The Supreme Court affirmed this stance, noting that the specific school recruitment system differs from other sectors where damages are typically awarded.

Regesto Legislator

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Art. 32 l. 183/2010; Art. 4 l. 124/1999: In the school sector, stabilization acquired through the previous recruitment system constitutes a sufficient remedy to sanction the abuse of repeated fixed-term contracts, precluding the award of damages.

Parole chiave

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school staff stabilization repeated fixed-term contracts damages exclusion Law 107/2015 selective instruments Cassation inadmissibility union rights breach indennità scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 32 l. 183/2010
3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n.
Art. 4 l. 124/1999
Art. 1 l. 107/2015
183/2010; rilevava che le appellanti erano stati stabilizzate attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell’art. 1 della L.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 3 Cost
117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
art. 117 Cost
civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art.
art. 32 legge n. 183/2010
3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione R.G.N.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 5072/2016
Cass. n. 27563/2016
Cass. n. 3474/2020
Cass. n. 37270/2021
CJEU C-494/17, Rossato
Sez. Un., n. 5072/2016
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3303-2018 proposto da: BUTTITTA ROSALIA, ARGENTIN STEFANIA, elettivamente domiciliatein ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO N.1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentate e difese dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO; - resistenti - avverso la sentenza n. 224/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 13/07/2017 R.G. n.724/2015;

Oggetto: Contratti a termine scuola –risarcimento -stabilizzazione R.G.N. 3303/2018 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Rilevatoche: 1.con sentenza pubblicata in data 13 luglio 2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di Rosalia Buttitta e Stefania Argentin (appartenenti al personale precario della scuola quali collaboratrici scolastiche) intesa ad ottenere l’indennità ex art. 32 della l. n. 183/2010; rilevava che le appellanti erano stati stabilizzate attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell’art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 121e 122 ), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo;

2. contro la sentenza Rosalia Buttitta e Stefania Argentin hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi;

3. il Ministero e gli uffici scolastici regionali e provinciale hanno depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale;

4. le ricorrenti hanno depositato memoria. Consideratoche:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; violazione falsa ed erronea applicazione del principio di equivalenza e del principio di effettività della tutela;

2. il secondo motivo è incentrato sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie; R.G.N. 3303/2018 Pag.3. con il terzo motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell ’ art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo;

4. i motivi, che si esaminano congiuntamente, sono inammissibili exart 360 bis, n.1 cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, noninduce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia;

5. al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n.28981/2022, Cas s. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta alle pagg. 25 e 26 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando R.G.N. 3303/2018 Pag.ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell ’ esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);

6. nella memoria le ricorrenti, richiamando quanto da questa Corte affermato nelle pronunce Cass. n. 35735/2022 e Cass. 32548/2022, assumono che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; rilevano che deve esserci un rapporto di stretta correlazione (causa-effetto) fra abuso ed assunzione (già valorizzato da Cass. n. 15353/2020), il quale richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata “determinata” e non semplicemente “agevolata” dalla successione dei contratti a termine;

7. anche tale rilievo non è idoneo a mutare l’orientamento già espresso; i principi di cui alla decisioni richiamate dalle ricorrenti sono stati affermati con riguardo a settori diversi da quello scolastico nell’ambito del quale è stata la stessa legge n. 107/2015 a prevedere un piano straordinario di assunzione per immettere nei ruoli i docenti precari e così offrire una misura -al contempo puntualmente attuativa del dictumeurounitario ma espressiva dell’ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato -idonea a sanare l’illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo; peraltro, questa Corte, con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf.

Cass. n. 37270/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l ’ abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali pronunce, qui condivise e contenenti un ’ ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione R.G.N. 3303/2018 Pag.non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone, con riguardo ai sistemi di assunzione del personale;

8. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché le Amministrazioni intimate si sono limitate a depositare atto di costituzione ai fini della discussione orale;

9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte - ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ. - dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma