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Ordinanza — n. 15380/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15380/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15380/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza che aveva respinto la domanda proposta da Luisa Mura e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, insegnanti precari nelle scuole dell’infanzia e primaria della provincia di Milano, inseriti nelle graduatorie di Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento, nei confronti del MIUR, delproprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - rivendicato in quanto in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 - valevoli, per il triennio scolastico 2014/17;

Regesto Legislator

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art. 306 cod. proc. civ, art. 390 cod.proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 15380/2023 — snciv · Corte di Cassazione: il tenore dellapronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, trattandosi di R.G.N. 17632/2018 Pag.norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

Parole chiave

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diploma di master necessità d'istruzione scolastica speciale riconoscimento dei titoli professionali diritto all'istruzione primaria grado di invalidità assegni di formazione

Disposizioni normative citate

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art. 306 cod. proc. civ
Consideratoche: 1.preliminarmente si dà atto che tutti gli atti di rinuncia sono stati notificati al Miur a mezzo pecall’indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; non risulta alcuna formale accettazionedella rinuncia; la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ.
art. 390 cod.proc. civ
3971) esigendo l’art. 390 cod.proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
2259); ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17632-2018 proposto da: MURA LUISA, GANGI ANTONELLA, CARRER MAURA, COSENTINO CATERINA, STORNIOLO DEBORA, QUATTROCCHI MARIELLA, RIPEPI MARIACRISTINA, TODARO MARIAELENA, MANDUZIO CINZIA, MOTTA VITTORIO, MASAPOLLO ANTONIO, MORRA MICHELA, DE ROSA MARZIA, TOMEO STEFANIA, ALAIMO IGNAZIA, CANALE GRAZIA, ROMANO ANNA, STUCCHI FRANCESCA, MONZANI SARA, ITALIANO VIRGINIA, BONIFACIO GIUSEPPINA, DEODATO TIZIANA, SAPIENZA ANNA, RACCOMANDATO VALERIA, SCALA ANTONELLA, tutti domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LATINO ANGELO MARCO; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’e DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI Oggetto:

Diplomati magistrale -inserimento GAE -rinuncia R.G.N. 17632/2018 Pag.PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2059/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 13/12/2017 R.G. n. 1061/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Rilevatoche:

1. la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza che aveva respinto la domanda proposta da Luisa Mura e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, insegnanti precari nelle scuole dell’infanzia e primaria della provincia di Milano, inseriti nelle graduatorie di Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento, nei confronti del MIUR, delproprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - rivendicato in quanto in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 - valevoli, per il triennio scolastico 2014/17;

2. la Corte territoriale evidenziava che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante all’insegnamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998 e dal d.m. 10 marzo 1997, non costituiva requisito sufficiente a fondare il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie anzidette, in quanto gli appellanti avrebbero dovuto, entro il 31.12.2006, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, e ciò in conseguenza dell’intervenuta trasformazione di queste in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ormai da considerare chiuse, con divieto di ulteriori inserimenti eccetto quelli espressamente previsti dalla stessa lett.

c) del citato comma 605; aggiungeva che il divieto di nuovi inserimenti, peraltro implicito nella creazione di graduatorie ad esaurimento previste al fine dare una soluzione al fenomeno del precariato storico in ambito scolastico, era stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che aveva escluso la possibilità di nuovi inserimenti nelle menzionate graduatorie; sottolineava, poi, che non valeva invocare un effetto erga omnes delle sentenze del giudice amministrativo di annullamento del d.m. n. 235 del 2014, che aveva precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico R.G.N. 17632/2018 Pag.2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie, in quanto lo stesso decreto ministeriale non conteneva norme generali ed astratte, ma si limitava a dettare i criteri per la presentazione delle domande e per l’aggiornamento delle graduatorie, senza contare che anche l’eventuale rimozione erga omnes del detto d.m. non avrebbe inciso, comunque, sulla posizione dei ricorrenti in assenza di norme di rango primario che consentissero il loro inserimento, ora per allora, nelle graduatorie ad esaurimento;

3. i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

4. sono stati successivamente depositati distinti atti di rinuncia da parte di tutti i ricorrenti. Consideratoche: 1.preliminarmente si dà atto che tutti gli atti di rinuncia sono stati notificati al Miur a mezzo pecall’indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; non risulta alcuna formale accettazionedella rinuncia; la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio; la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675;

Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) esigendo l’art. 390 cod.proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui non applicabili) che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

2. va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità;

3. il comportamento processuale dei ricorrenti consente di compensare tra le parti le spese processuali;

4. il tenore dellapronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, trattandosi di R.G.N. 17632/2018 Pag.norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il gi