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Ordinanza — n. 15371/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for pension reinstatement due to procedural nullity from failure to notify appeal on time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15371/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the appellants against a lower court's dismissal of their pension reinstatement request. The lower court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to notify the appeal three days before the scheduled hearing, a delay deemed negligent rather than a formal nullity. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appeal was procedurally invalid due to the lack of timely notification despite the hearing being postponed by the court.

Regesto Legislator

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Art. 291, Art. 435 c.p.c.; The failure to notify an appeal within the prescribed time limits renders the appeal inadmissible, even if the hearing was subsequently postponed by the court.

Parole chiave

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procedural nullity failure to notify appeal inadmissible appeal pension reinstatement negligent delay art 291 cpc art 435 cpc revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 415 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
111 Cost., comma 2,- di assegnare, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.»; principio costantemente ribadito dalle sezioni semplici: ex plurimis, Cass.
Art. 291 c.p.c.
Art. 152 c.p.c.
Art. 153 c.p.c.
Art. 154 c.p.c.
Art. 155 c.p.c.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
DPR n.115/02
13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1175 del 2015
In diritto, vadata continuità al principio affermato da Cass. n. 1175 del 2015, secondo cui, nel caso in cui l'appellante non provveda a notificare l'atto di appello per l'udienza fissata ai sensi dell'art.
Cass., sez.VI- Lav., ordinanza n. 23056 del 20 settembre 2020
In tal senso anche Cass., sez.VI- Lav., ordinanza n. 23056 del 20 settembre 2020.
Cass., sez.un., n. 20604 del 2008
Cass. nr. 14839 del 2018
421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.»; principio costantemente ribadito dalle sezioni semplici: ex plurimis, Cass. nr. 14839 del 2018;
Cass. nr. 6159 del 2018
Cass. nr. 6159 del 2018; Cass.
Cass. nr. 19191 del 2016
6159 del 2018; Cass. nr. 19191 del 2016; Cass.
Cass. n. 20613 del 2013
19191 del 2016; Cass. n. 20613 del 2013).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6514/2017R.G. proposto da: CAFOLLA COSMO e GUARNACCIA ANTONIETTA, rappresentat i e difesi dall'avvocato LUIGI DE PASCALE (luigidepascale@avvocatinapoli.legalmail.it) -ricorrenti- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), ANTONELLA PATTERI (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), SERGIO PREDEN (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e LUIGI CALIULO (indirizzo pec non valido) - controricorrente - Avversola sentenza della Corte d’Appello di n. 332/2016 depositata il24/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 24/2/16 la corte d'appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l'appello avverso sentenza del 10/12/09 del tribunale della stessa sede,che aveva rigettato la domanda di ricostituzione di pensione, già revocata nei confronti dei pensionati in epigrafe. In particolare, ha rilevato la corte territoriale che la parte aveva notificato l'appello tre giorni prima della data di udienza -peraltro oggetto in un precedente differimento di ufficio-e che l'articolo 291 c.p.c. non era applicabile perché la nullità era connessa con la totale omissione di notifica per la prima udienza (oltre che con il mancato rispetto del termine a difesa in relazione alla data di udienza risultante dal rinvio di ufficio) ed era derivata da comportamento negligente della parte.

Avverso tale sentenza ricorre la parte per un motivo; l'INPS resiste con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo si deduce violazione degli articoli 111 Costituzione, 6 CEDU, 415, 421 291, 152,153, 154 e 155 c.p.c., 3 e 24 Costituzione, per avere la corte territoriale trascurato che la notifica era rituale, per quanto senza rispetto del termine a comparire (che era un termine comunque ordinatorio), tanto più che improprio era il richiamo contenuto in sentenza alla ragionevole durata dei processi atteso che il decreto di fissazione dell'udienza era avvenuto dopo quattro anni dal deposito del ricorso in appello e non nei cinque giorni successivi.

In fatto, si rileva che è pacifico che vi era stata una rituale comunicazione della data di udienza e che la parte non aveva provveduto affatto alla notifica; rinviata poi d’ufficio la data dell’udienza, la parte aveva provveduto alla notifica nelle more del rinvio della prima udienza e senza rispetto del termine a difesa; fissata quindi successiva ulteriore udienza per la discussione, solo in quella sede la parte aveva chiesto di essere rimessa in termine per la notifica irritualmente compiuta e di essere autorizzata a nuova notifica nel rispetto del termine a difesa della controparte.

In diritto, vadata continuità al principio affermato da Cass. n. 1175 del 2015, secondo cui, nel caso in cui l'appellante non provveda a notificare l'atto di appello per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 435 cod.proc.civ., né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento, «l'improcedibilità della impugnazione può essere dichiarata d'ufficio ancorché la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa -in quella prima udienza - sia stata rinviata». In tal senso anche Cass., sez.VI- Lav., ordinanza n. 23056 del 20 settembre 2020.

Tali pronunzie si pongono sulla scia di Cass., sez.un., n. 20604 del 2008 (per la quale «nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione dell'udienza, non essendo al giudice consentito -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2,- di assegnare, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.»; principio costantemente ribadito dalle sezioni semplici: ex plurimis, Cass. nr. 14839 del 2018;

Cass. nr. 6159 del 2018; Cass. nr. 19191 del 2016; Cass. n. 20613 del 2013). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1700 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell