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Ordinanza — n. 15357/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to INPS withdrawal; costs waived due to new law making lower court ruling correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15357/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished after the INPS withdrew its cassation request. Although the withdrawal technically extinguished the proceedings, the Court waived the usual cost penalty because the INPS withdrew following the enactment of a new law that validated the lower court's decision on part-time vertical service. Consequently, the applicant was not condemned to pay the opponent's costs or the doubled uniform contribution.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 1, comma 350, l. n. 178/2020: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, but costs may be waived if the withdrawing party acts due to a subsequent legislative change that renders the lower court's decision correct.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings waiver of costs part-time vertical service legislative change prestazioni dell'assicurazione invalidità riesame della rendita AI riconoscimento della cassa malati

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 1, comma 350, l. n. 178/2020
9474 del 2020), dirimente nella specie è rilevare che l’INPS si è determinato alla rinuncia in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 350, l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 3971 del 2015
tra le più recenti Cass. nn. 3971 del 2015 e 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art.
Cass. n. 10140 del 2020
Cass. n. 9474 del 2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24453/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA ELISABETTA BOCCIA NERI MASSIMO, MASSAFRA PAOLA -ricorrente- contro BASTARDI GIUSEPPINA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato LATINO ANGELO MARCO -controricorrente- avverso la sentenza dellaCorte d'Appello di Trento n. 13/2018 depositata il15/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 15.2.2018, la Corte d'appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Giuseppina Bastardi ad aver interamente computati, ai fini del calcolo della pensione, i periodi per i quali aveva prestato servizio in regime di part-time verticale; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Giuseppina Bastardi ha resistito con controricorso; che parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato a parte controricorrente; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 3971 del 2015 e 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, sebbene alla rinuncia al ricorso per cassazione cui non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte non si applichi (ferma restando l’estinzione del processo) l'art. 391, comma 4°, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, potendo questa Corte negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474 del 2020), dirimente nella specie è rilevare che l’INPS si è determinato alla rinuncia in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 350, l. n. 178/2020, che ha dettato una disciplina del computo a fini contributivi dei periodi di part-time verticale affatto analoga a quella già fatta propria dai giudici territoriali, di talché non può negarsi, nella specie, la ricorrenza di giusti motivi per non pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono nemmeno i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018);

P. Q. M. La Corte dichiara esti