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Decreto — n. 15050/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15050/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15050/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4377/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - Contro ZAMA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato BAVA ANDREA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 710/2022 emessa da CORTE D'APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15050/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 4377/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - Contro ZAMA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato BAVA ANDREA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 710/2022 emessa da CORTE D'APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato principio di celerità procedimento in corso estensione della procedura opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
710/2022 emessa da CORTE D'APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4377/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - Contro ZAMA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato BAVA ANDREA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 710/2022 emessa da CORTE D'APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Così decis