Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court extinguished proceedings without ruling on merits or costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the proceedings without ruling on the merits following the client's withdrawal of the appeal. GEA SRL had challenged a lower court's finding that project-based contracts were actually subordinate employment relationships, arguing the specific project requirement was not met. The court decided to dismiss the case because the appellant voluntarily abandoned the litigation, thereby terminating the process without addressing the substantive legal arguments regarding labor classification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 391, u.c. cod. proc. civ.: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished without provision on costs or the unification contribution, as the latter applies only to rejected appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11384/2017 R.G. proposto da: GEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BELLI BRUNO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVATI ANTONIO -ricorrente- contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MATANO GIUSEPPE, SCIPLINO ESTER ADA, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, D'ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 942/2016 depositata i l 27/10/2016,R.G.N. 805/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.
R.G.11384/2017 RILEVATO CHE: laCorte d’Appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Parma, ha rigettato l’opposizione proposta della società “GEA s.r.l.” alla cartella esattoriale emessa da Equitalia Emilia Nord per conto dell’INPS, a titolo di omessa contribuzione nei confronti di venticinque dipendenti, la cui qualifica di collaboratore a progetto era stata dichiarata errata a seguito di visita ispettiva da parte dell’ente creditore; la Corte territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata, ha ritenuto raggiunta la prova in giudizio della natura subordinata dei rapporti controversi, essendo emersa l’assenza di un progetto specifico affidato a ciascun lavoratore, autonomamente identificabile rispetto all’oggetto sociale, nonché funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale; ha, infine, dichiarato che l’assenza di genuinità dei contratti di lavoro, formalmente qualificati come “a progetto”, giustifica l’applicazione del meccanismo sanzionatorio di conversione ex tunc dei rapporti controversi in rapport i di lavoro subordinato; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “GEA s.r.l.” sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’INPS in proprio e quale rappresentante della società di cartolarizzazione dei crediti (S.C.C.I.), ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5cod. proc. civ., la società lamenta “Violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276/2003, articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c.. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; contesta l’affermazione della Corte territoriale in ordine alla genericità del progetto e per avere la stessa considerato formatosi sul punto il giudicato interno; sostiene che la stessa Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sul preciso quesito proposto in appello dalla società in merito all’esistenza del requisito della specificità del progetto assegnato a ciascun lavoratore, che, se esaminato, avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362,1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 cod. civ., articoli 2094 e 2222 c.c. e articoli 61, 62, 69 d.lgs. n. 276/2003. -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; afferma che erroneamente il giudice del merito avrebbe applicato la presunzione assoluta di subordinazione, la quale sarebbe stata inserita solo dalla successiva legge Fornero (l. n. 92 del 2012) e resa da questa applicabile ai soli contratti di collaborazione stipulati in un periodo posteriore rispetto all’entrata in vigore di essa; che i contratti in esame appartengono al periodo 2003- 2007, dunque sarebbero fuori dal regime introdotto dalla cd. legge Fornero; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 93 c.p.c.”; il motivo rivendica, quale conseguenza della prospettazione in diritto sopra richiamata, una statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito favorevole alla società; in prossimità dell’Adunanza camerale la società ha reso noto a questa Corte di aver rinunciato al ricorso per cassazione edeposita l’atto dal quale risulta l’adesione delladifesa di controparte , soddisfatta ne l rimbo rso delle spese di lite per l’ importo di euro 2.500,00; ciò premesso, il Collegio dichiara l’estinzione del processo, senza provvedere sulle spese in applicazione dell’art. 391, u.c. cod. proc. civ.; quanto al raddoppio del contributo unificato, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni,secondo l'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, l’obbligo a carico del ricorrente rimasto soccombente non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cas sazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non è suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018;
Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
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