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Ordinanza — n. 14991/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses cooperative's appeal, upholding Inps contribution claim based on continuous labor findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14991/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the cooperative's appeal against the Florence Court of Appeal's decision to uphold Inps contribution claims. The lower court found that the cooperative's partners performed continuous labor, establishing a subordinate relationship rather than independent contractor status, which triggered mandatory social security contributions. The court affirmed this finding, noting the cooperative failed to prove the facts required to negate the contribution claim.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 RD n. 1422 del 1924; Cass. n. 16356/16: Cooperative partners performing continuous labor are deemed to be in a subordinate relationship, obligating the cooperative to pay social security contributions.

Parole chiave

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cooperative partners subordinate labor social security contributions continuous work Inps liability attività sottoposta a contribuzione sussidio per la costruzione ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 RD n. 1422 del 1924
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 e ss.
Art. 3 comma 20 della legge n. 335/95
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 3 comma 20 della legge n. 335/95 come mod.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presuppostiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 416 comma 2 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 416 comma 2 c.p.c., in relazione all’art.
art. 2094 c.c
c.c., dell’art.115 c.p.c., dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14965/12
5 novellato: nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro, sulla base della prestazione di lavoro resa in maniera continuativa, essendo consentito prendere a base del proprio convincimento anche le risultanze del verbale ispettivo (Cass. n. 14965/12).
Cass. n. 16356/16
Cass. n. 3680/19
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29273/2017 R.G. proposto da : TOSCANA COSTRUTTORISOCIETA’ COOPERATIVA a.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliato inROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BORRI -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivam ente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn. 783/2017 depositata il04/07/2017 N.R.G. 438/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 29273/17 Rilevato che: Con sentenza del 4.7.2017 n. 783, la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Arezzo che aveva accolto la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla cooperativa Toscana Costruzioni, per contestare la pretesa contributiva di € 350.879,00 relativa al periodo da luglio 2011 a maggio 2014, oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’Inps il 18.8.2014.

Il tribunale riteneva illegittimo l’intero verbale e perciò non necessario un accertamento di merito sulla fondatezza della relativa pretesa contributiva, ciò in quanto, sempre in relazione al medesimo periodo da luglio 2011 a maggio 2014, con i verbali del marzo 2012 e del luglio 2014, erano stati già emessi, in favore della stessa cooperativa, due accertamenti di regolarità contributiva che, ai sensi dell’art. 3 comma 20 della legge n. 335/95, precludevano ulteriori pretese contributive che avrebbero rimesso in discussione accertamenti già svolti con esito positivo per gli interessati.

La Corte d’appello da parte sua e per quanto ancora d’interesse, a supporto delle ragioni di accoglimento parziale dell’appello dell’Inps, ha ritenuto che l’unica preclusione in favore della cooperativa fosse quella relativa al periodo dal luglio 2011 al febbraio 2012, per essere stata già emessa in favore della cooperativa la comunicazione di regolarità contributiva, oggetto del verbale del 7 marzo 2012. Invece, l’ulteriore periodo da marzo 2012 a maggio 2014 non era oggetto di alcuna preclusione, perché le attività ispettive svolte nuovamente nell’anno 2014, non si erano concluse con alcuna comunicazione di regolarità contributiva, bensì con un verbale di accertamento unico nel quale la DTL sosteneva che la cooperativa aveva correttamente stipulato contratti di lavoro autonomo con i propri soci artigiani, mentre l’Inail contestava alla cooperativa di avere fornito informazioni inesatte per la puntuale classificazione dell’attività, ai fini del premio assicurativo, mentre per quanto riguardava la posizione contributiva dei soci lavoratori, nel verbale si affermava che sarebbe stato redatto un successivo verbale da parte dell’Inps, che poi è stato emesso il successivo 18 agosto 2014 ed oggetto del presente giudizio, con il quale per gli anni dal 2012 al 2014 si verificavaper la prima volta la regolarità degli adempimenti contributivi della cooperativa nei confronti dei propri soci lavoratori.

La questione controversa nel merito riguarda, pertanto, l’obbligo contributivo di versamento alla gestione dei dipendenti, che l’Inps ritiene a carico della cooperativa, a fronte di rapporti di lavoro stipulati nel vigore della legge n. 142 del 2001 e che invece, secondo la cooperativa,non era sussistente, perché si sarebbe trattato di soci artigiani legati da contratto di lavoro autonomo. Ad avviso della Corte di appello, per la contribuzione obbligatoria da parte della società cooperativa a favore dei soci lavoratori, non era richiesto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico, ma che l’attività svolta dal socio fosse in concreto assimilabile a quella del lavoratore subordinato, in quanto la soggezione della cooperativa all’obbligo contributivo non equivaleva all’automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la cooperativa e il socio, purché tale lavoro fosse prestato in maniera continuativa e non saltuaria, senza atteggiarsi come prestazione di lavoro autonomo.

Secondo la Corte territoriale, la cooperativa non aveva fornito la prova di tale motivo impeditivo (prestazione non continuativa e/o autonoma) e, quindi, doveva ritenersi provato il fatto costitutivo della pretesa contributiva dell’Inps (ad avviso della Corte d’appello, infatti, i soci operavano in modo continuativo per la società datrice, per le attività edilizie svolte dalla società in favore dei diversi committenti). Avverso la sentenza della Corte d’appello, Toscana Costruzioni srl ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 3 comma 20 della legge n. 335/95 come mod. dall’art. 3 del DL n. 318/96, conv. dalla legge n. 402/96, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, secondo la Corte d’appello, il verbale di accertamento del 16.7.2014, redatto dalla DTL a seguito di accesso ispettivo del 6.5.2014, non escludeva che l’Inps potesse procedere con successivo verbale 18.8.2014, al recupero dei contributi del lavoro dipendente dal 2012 al 2014.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 416 comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello non aveva considerato che la costituzione in forma autonoma dei rapporti instaurati dai soci lavoratori con la Cooperativa e il loro svolgimento in forma autonoma erano questioni che erano state specificamente dedotte dalla società ricorrente ma non erano state contestate dall’Inps, così che potevano ritenersi provate; pertanto, aveva errato la Corte d’appello a ritenere la domanda di accertamento negativo del credito sfornita di prova.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 e ss. c.c., dell’art.115 c.p.c., dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva invertito l’onere della prova, in ordine alla parte cui compete dimostrare l’obbligo contributivo addebitato, in particolare, nell’ipotesi di accertamento negativo degli obblighi contributivi, inoltre, la Corte d’appello aveva attribuito al verbale ispettivo un’efficacia probatoria che il predetto non aveva, laddove gli indici rivelatori della subordinazione, in particolare, il profilo della continuità della prestazioni d’opera rese, militavano esclusivamente nel senso dell’instaurazione ed esecuzione di contratti di lavoro autonomo.

Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non viene riportato (e localizzato) analiticamente in ricorso (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) il verbale di accertamento del 16.7.2014 della DTL (sulla regolarità della iscrizione dei soci-lavoratori alla gestione IVS artigiani)che è il documento su cui si basa la doglianza e neppure viene riportato (e localizzato) il successivo verbale Inps del 18.8.14 sul recupero dei contributi da lavoro dipendente; infatti, la stessa società ricorrente, alla p. 8 del ricorso evidenzia che nel verbale della DTL del 16.7.2014 vi fosse un rinvio a una successiva ispezione da parte dell’Inps (mediante la quale, secondo la ricorrente, si doveva unicamente controllare se la contribuzione fosse stata effettivamente versata alla gestione dichiarata), cosicché questa Corte non è messa in condizione di verificare la coincidenza o meno dei periodi oggetto dei due verbali di accertamento, nonché quali rapporti di lavoro erano stati presi in considerazione (per individuare eventuali limiti al compimento di altri atti di analogo contenuto), così da non poter valutare la fondatezza del motivo di censura, che è volto a contestare l’accertamento espresso dalla Corte d’appello sulla irregolarità degli adempimenti contributivi, chiedendone la revisione nella presente sede di legittimità.

Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono,in via preliminare, inammissibili, perché contestano l’accertamento di fatto sulla natura del rapporto di lavoro e sulle modalità della prestazione lavorativa resa dai soci della cooperativa, che sono indagini di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabili in cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 novellato: nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro, sulla base della prestazione di lavoro resa in maniera continuativa, essendo consentito prendere a base del proprio convincimento anche le risultanze del verbale ispettivo (Cass. n. 14965/12).

Nel merito, il motivo è, comunque, infondato; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il riconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio” (Cass.n. 16356/16).

Nella specie, la Corte d’appello, sulla base del dettato legislativo che le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano nei lavori da essi assunti (art. 2 comma 2 RD n. 1422 del 1924), ha accertato,anche basandosi sulle risultanze del verbale ispettivo, che i soci non avevano stipulato con la società un contratto di lavoro autonomo né gli stessi risultavano titolari di un’impresa artigiana, mentre la cooperativa non aveva dimostrato il fatto impeditivo della pretesa contributiva e consistente nell’espletamento di una prestazione non continuativa e/o autonoma, dovendo, quindi, ritenersi provato il fatto costitutivo della pretesa dell’Inps.

A questo proposito, va precisato da un lato, che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/19), dall’altro, nella presente vicenda, la positiva contestazione dell’Inps degli assunti difensivi della società è stata accertata dalla Corte d’appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); pertanto, spettava alla società provare i fatti impeditivi della pretesa contributiva in oggetto, ma, nella presente sede, la ricorrente non ha indicato dove e quando avessedocumentato tali fatti a sostegno delle proprie ragioni.

Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presuppostiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Condannala società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente del