Cassation court dismisses Inps appeal for inadmissibility due to new claim of direct liability not raised in lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the Inps appeal inadmissible because the social security institute attempted to establish direct employer liability for the first time at the cassation level. Although the lower courts had previously recognized joint liability under specific solidarity provisions based on contract nullity, the Inps now sought a different legal basis for direct responsibility. The court ruled that this new claim was precluded from being examined by the court of law, as it had not been properly formulated in the lower instances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: A claim for direct employer liability raised for the first time in a cassation appeal, contrary to the legal basis established in lower courts, is inadmissible as a new issue precluded from scrutiny.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25552/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO,ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO -ricorrente- contro S.D.A. - EXPRESS C OURIER S . P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGOGNONA n. 47, presso lo studio de gli avvocati CARLO MIRABILE, ALESSANDRO MANNOCCHI, GIANLUCA BRANCADORO -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2028/2017 pubblicatail 26/04/2017 N.R.G. 742/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 25552/17 Rilevato che: Con sentenza del 26.4.2017 n. 2028, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva accolto la domanda di SDA –Express Courier spa volta ad ottenere l’annullamento dell’accertamento ispettivo contenuto nei verbali emessi dalla DTL di Vicenza e relativi a una pretesa creditoria dell’Inps pari a € 444.214,00 a titolo di omissioni contributive.
Il tribunale di Roma, rilevato che il credito azionato dall’Inps trovava la sua ragione d’essere nella nullità del contratto di appalto e subappalto di servizi e forniture sottoscritti dalla SDA con alcuni “padroncini”, per espletare la propria attività di corriere espresso, ha esaminato il regime di responsabilità solidale negli appalti evidenziando che la DTL nei verbali di accertamento aveva ritenuto la nullità dei contratti di appalto sottoscritta dalla SDA con i padroncini e tale situazione escludeva la possibilità di applicare l’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 nonché l’art. 1676 c.c., in tema di solidarietà tra appaltante e appaltatore per il pagamento dei crediti retributivi e contributivi in favore dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto.
La norma, ad avviso del tribunale, presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale valido ed efficace tra le parti, pertanto, essendo stato lo stesso organo ispettivo aa aver qualifica to come nullo ab origine il predetto rapporto contrattuale, l’Istituto previdenziale non poteva poi basarsi su di esso per fondarvi una pretesa creditoria, anche a titolo previdenziale e ciò in virtù del principio, ex art. 1418 c.c., che il contratto nullo non è suscettibile di produrre alcun effetto. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di due motivi, mentre SDA – Express Courier spa resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 27 e 29 commi 1 e 2 e 3 bis, e 84 del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva fatto derivare dalla nullità del contratto di appalto di servizi tra SDA e padroncini, l’insussistenza dell’obbligo contributivo della medesima SDA in favore dei lavoratori che aveva di fatto utilizzato per la propria attività d’impresa, laddove tale obbligo invece sussisteva non in virtù della solidarietà tra appaltante e appaltatori (i padroncini) visto che il contratto di appalto è stato reputato dall’ente nullo (perché dissimulava un’interposizione illecita di manodopera, non essendovi l’espletamento di alcun servizio su commissione dell’appaltante), ma in quanto i lavoratori formalmente dipendenti dal padroncini erano in effetti stabilmente inseriti nella organizzazione della SDAe solo per questo, quest’ultima era tenuta a pagare lorola relativa retribuzione, visto che tali lavoratori erano di fatto suoi dipendenti (e, comunque, in un siffatto contesto, è l’effettivo utilizzatore che è tenuto al pagamento della dovuta contribuzione per legge, in quanto datore di lavoro sostanziale): altrimentiopinando, si giungerebbe alla conclusione che quando vi è un’illecita interposizione di manodopera, i contributi non devono essere versati né dal datore di lavoro apparente, né da quello effettivo.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 27, 29 e 84 del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, in via subordinata rispetto al primo motivo, erroneamente la Corte d’appello non avevaprovveduto ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro fra la committente SDA e quei lavoratori indicati nel verbale ispettivo che erano formalmente dipendenti dai singoli padroncini, per i quali avrebbe dovuto valutare la sussistenza nella speciedegli indici della subordinazione.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili. Con il ricorso per cassazione, infatti, si pretende di fondare la pretesa su una responsabilità diretta come datore di lavoro di SDA, quindi su un titolo diverso dalla solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003, senza indicare come e quando una domanda in tal senso sia stata formulata nel merito. Per quanto emerge dalla parte di verbale ispettivo riportato alla p. 5 del controricorso e soprattutto dalla parte narrativa della sentenza impugnata (p. 2), risulta che,fin dal primo grado, l’Inps abbia sostenuto la diversa tesi che la nullità del contratto di appalto e subappalto di servizi di trasporto sottoscritto da SDA con i “padroncini” comportasse l’applicazione del regime di solidarietà di cui all’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, per il pagamento dei debiti contributivi relativamente ai lavoratori impegnati nell’appalto.
Sempre dalla sentenza d’appello (p.3), risulta che nel proprio atto d’appello l’Istituto previdenziale abbia continuato a sostenere l’assunto della responsabilità solidale, ex art. 29 comma 2 cit., in ragione della riqualificazione dei contratti di trasporto, operata dagli ispettori, in termini di contratti di appalto di servizio di trasporto con le ditte di cui ai medesimi verbali. Nella presente sede di legittimità, invece, l’Inps chiede l’accertamento di una responsabilità diretta e non più solidale di SDA in quanto datore di lavoro sostanziale dei lavoratori indicati nei verbali ispettivi: costituendo una questione nuova, la stessa è sottratta allo scrutinio di questa Corte (v.
Cass. n. 1503/17, in motivazione, punto 1). L’Inps, in buona sostanza, chiede di ricostruire la responsabilità di SDA per un titolo diverso rispetto a quanto riportato nei verbali ispettivi, ma questaè questione nuov a , e neè preclusa la proposizione davanti al giudice di legittimità. Con ilsecondo motivo di ricorso l’Inps si spinge a censurare la decisione per avere omesso di accertare gli indici della subordinazione fra i lavoratori indicati nel verbale ispettivo e la SDA spa., ma non risulta dove e quando l’Istituto abbia posta analoga questione davanti al giudice del merito.
Il ricorso è inammissibile, e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La SUPREMA CORTE DI CASSZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps a pagare alla società SDA Courier express spa le spese di lite che liquida nell’importo di € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15%per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q