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Ordinanza — n. 14914/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14914/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14914/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27455/2021 R.G. proposto da: BARCHIESI SAVERIO, CARLETTI MARINO, RIGAMONTI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 83 / A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO , rappresentati e difesi dall'avvocato CORINNA BIONDI -ricorrenti- contro E - DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio degli avvocati MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI che larappresentano e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COR TE D'APPELLO di ANCONA n. 133/2021 pubblicata il13/05/2021, R.G. n. 206/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 378 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 14914/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 27455/2021 R.G. proposto da: BARCHIESI SAVERIO, CARLETTI MARINO, RIGAMONTI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 83 / A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO , rappresentati e difesi dall'avvocato CORINNA BIONDI -ricorrenti- contro E - DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio degli avvocati MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI che larappresentano e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COR TE D'APPELLO di ANCONA n. 133/2021 pubblicata il13/05/2021, R.G. n. 206/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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adattamento delle retribuzioni indennità per lavoro ridotto retroattiva soppressione delle prestazioni diritti di previdenza professionale prestazioni compensative condizione di pensionamento

Disposizioni normative citate

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art. 378 c.p
CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., tutti i lavoratori hanno depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.
art. 391 c.p
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27455/2021 R.G. proposto da: BARCHIESI SAVERIO, CARLETTI MARINO, RIGAMONTI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 83 / A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO , rappresentati e difesi dall'avvocato CORINNA BIONDI -ricorrenti- contro E - DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio degli avvocati MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI che larappresentano e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COR TE D'APPELLO di ANCONA n. 133/2021 pubblicata il13/05/2021, R.G. n. 206/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha riformato la decisione di primo grado con cui era stata accolta la domanda dei lavoratori di computo, nell’anzianità di servizio, del periodo di attività effettuato in esecuzione del contratto di formazione e lavoro, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società E-Distribuzione s.p.a. a fronte della cristallizzazione, in busta paga, degli emolumenti pretesi alla data di stipula del c.c.n.l. di settore del 2001.

2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso tutti e tre i lavoratori con cinque motivi; ha resistito con controricorso la società. CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., tutti i lavoratori hanno depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal procuratore dei lavoratori in data 7.2.2023. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore in data 7.2.2023. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella cam