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Ordinanza — n. 14890/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14890/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14890/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11246-2017 proposto da: Ministerodell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ’A vvocatura Generale delloStato presso i cui Uffici domicilia in Roma , alla via dei Portoghesin. 12; -ricorrente - contro Natale Daniela, elettivamente domiciliata in Roma, viaVeio n. 52/B, presso lo studio dell’avv. Valeria Palombo , che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5740/2016 della Corte d ’ appello di Roma, depositata il 27/12/2016 r.g.n. 6834/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di Oggetto R.G.N.11246/2017 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’interno e confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’amministrazione a corrispondere a Daniela Natale la somma di euro 61.674,71, oltre accessori;

Regesto Legislator

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art. 48 c.c, art. 1969 cod. civ, art. 1418 cod. civ, art. 97 Cost; Ordinanza — n. 14890/2023 — snciv · Corte di Cassazione: la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente revoca dell'atto amministrativo scioglimento del contratto a termine soppressione delle prestazioni contratti di lavoro diritto alla disconnessione

Disposizioni normative citate

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art. 48 c.c
per quel che qui rileva, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la Natale, dipendente del Ministero dell’interno quale successore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali, aveva prestato servizio dal 1° ottobre 2005 al 14 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 48 c.c.n.l.
art. 1969 cod. civ
48 bis del c.c.n.l., in quanto, ai sensi dell’art. 1969 cod. civ., rileva solo l’errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa .
art. 1418 cod. civ
Quanto all’assunto relativo alla nullità dell’accordo transattivo per contrarietà della causa ex art. 1418 cod. civ., agli art t.
art. 97 Cost
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11246-2017 proposto da: Ministerodell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ’A vvocatura Generale delloStato presso i cui Uffici domicilia in Roma , alla via dei Portoghesin. 12; -ricorrente - contro Natale Daniela, elettivamente domiciliata in Roma, viaVeio n. 52/B, presso lo studio dell’avv. Valeria Palombo , che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5740/2016 della Corte d ’ appello di Roma, depositata il 27/12/2016 r.g.n. 6834/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di Oggetto R.G.N.11246/2017 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’interno e confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’amministrazione a corrispondere a Daniela Natale la somma di euro 61.674,71, oltre accessori;

2. per quel che qui rileva, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la Natale, dipendente del Ministero dell’interno quale successore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali, aveva prestato servizio dal 1° ottobre 2005 al 14 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 48 c.c.n.l. di categoria, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, maturando in tale periodo il diritto al trattamento economico previsto dall’art. 37, comma 1 della medesima contrattazione ; poiché era insorta controversia sul punto, il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia aveva deliberato di riconoscere tali voci ai segretari in questione con delibera n. 79 del 30 maggio 2007 e con successiva sottoscrizion e del verbale di conciliazione dinanzi alla D irezione Provinciale del Lavoro di Roma, con il quale le era stato riconosciuto tale diritto dal 1° settembre 2007 nella misura massima di legge, pari ad un terzo del trattamento economico in godimento; nondimeno l’amministrazione aveva erogato tale trattamento solo fino al 25 maggio 2009, sicché la lavoratrice aveva chiesto la condanna del Ministero al pagamento della somma di euro 61.674,71 a titolo di diritti maturati dal 1° giugno 2009 al 14 dicembre 2011.

Accolta la domanda in primo grado, il Ministero aveva proposto appello adducendo la nullità dell’accordo transattivo sotto diversi profili;

3. la Corte d’appello, così sintetizzata la vicenda, ha disatteso il gravame proposto dal Ministero partendo dall’analitica ricostruzione degli strumenti normativi e paranormativi di riferimento e segnatamente: l’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 465 del 1997, nel prevedere l’assegnazione dei segretari in disponibilità, riconosce ai medesimi il diritto al trattamento economico in godimento nell’ultima sede di servizio, così come l’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 396 del 1998 stabilisce la possibilità per la Scuola di avvalersi di segretari collocati in disponibilità mantenendo il trattamento giuridico ed economico del comparto di appartenenza; l’art. 37 del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 prevede, quale voce del trattamento economico, i diritti di segreteria; l’art. 48 bis del c.c.n.l. prevede che, in caso di utilizzo dei segretari per le esigenze dell’Agenzia o della Scuola, ai segretari compete il trattamento economico previsto dall’art. 37, comma 1, del c.c.n.l. in godimento alla data del provvedimento di utilizzo; con deliberazione n. 79 del 30 maggio 2007 il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, preso atto del contenzioso in merito all’erogazione della voce contrattuale relativa ai diritti di segretaria ai segretari provenienti da una sede di segreteria ed utilizzati dal sistema Agenzia/Scuola, aveva deliberato di corrispondere ai segretari utilizzati presso le sedi dell’Agenzia e della S.S.P.A.L. la voce stipendiale diritti di segreteria nella misura pari ad un terzo del trattamento lordo a far data dei rispettivi provvedimenti di utilizzo; in esecuzione di tale delibera era stato sottoscritto in data 7 dicembre 2007 il verbale di conciliazione, con il riconoscimento del diritto della Natale e di altri segretari nella medesima posizione a percepire la retribuzione mensile con l’aggiunta della voce stipendiale “diritti di segreteria” nella misura di un terzo del trattamento economico in godimento; con deliberazione n. 74 del 25 maggio 2009, il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, dato atto della richiesta, rimasta inevasa, della procedura di cui all’art. 14, comma 3, del c.c.n.l. 2001, di richiesta di interpretazione autentica del c.c.n.l., aveva sospe so l’efficacia della delibera n. 79 del 2007, per chiarire la portata applicativa dell’art. 48 bis del medesimo c.c.n.l.; infine, con successiva delibera n. 7 del 22 gennaio 2010, il Consiglio di amministrazione aveva disposto la revoca in autotutela della delibera n. 79, considerata la nota della Corte dei Conti n. 15 del 2008, che correla la determinazione del quantum spettante per diritti di segreteria all’effettivo servizio svolto dal segretario comunale, indirizzo recepito nella nota del Ministero dell’economia e finanze del 18 settembre 2009.

Sulla base di tale ricostruzione, la Corte romana, nel precisare che, ne l rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, ha ritenuto che l’atto di transazione è espressione di un atto di gestione del rapporto, che non può formare oggetto di autotutela e non è opponibile al lavoratore la delibera di sospensione o la revoca in autotutela adottata dall’amministrazione ai sensi della l. n. 241 del 1990; nel merito, per la validità di una transazione, è necessaria la configurabilità di una “res dubia” rispetto alla quale i contraenti addivengano a reciproche concessioni per evitare o prevenire la lite; nel caso in esame, la transazione era stata sottoscritta, secondo la facoltà riconosciuta all’amministrazione ex artt. 65 e 66 deld.lgs. n. 165 del 2001, per evitare, a fronte di numerose sentenze sfavorevoli all’ente, gli aggravi in termini di interessi, rivalutazione monetaria e spese; in questo modo, l’Agenzia non si era arrogata il diritto di riconoscere liberamente ai segretari comunali un trattamento economico che si assume non previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ma ha transatto una lite riconoscendo che la contrattazione collettiva attribuivaquel diritto.

In questo senso, non assumevarilievo la deduzione in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 48 bis del c.c.n.l., in quanto, ai sensi dell’art. 1969 cod. civ., rileva solo l’errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa . Quanto all’assunto relativo alla nullità dell’accordo transattivo per contrarietà della causa ex art. 1418 cod. civ., agli art t. 36, 3 e 97 Cost., 21 del d.P.R. n. 465 del 1997 e 41, comma 3, della l. n. 312 del 1980, nonché 19, comma 7, del d.P.R. n. 465 del 1997, 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, 43, comma 1, e 48 bis del c.c.n.l. 16 maggio 2001, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative prevede che venga valutato dal giudice se, in difetto di espressa previsione, la norma contraddetta dall’autonomia privata rivesta il carattere dell’imperatività, tale da meritare la massima sanzione di invalidità prevista dall’ordinamento, situazione non ravvisata rispetto alle disposizioni richiamate dall’amministrazione appellante, trovando applicazione, a favore dei lavoratori, il principio costituzionale di cui all’art.36 Cost., inconferente, invece, il richiamo all’art. 97 Cost.; infine, quanto alle ulteriori disposizioni invocate dall’amministrazione, il Tribunale, con motivazione non efficacemente censurata, aveva già ritenuto che la conciliazione verteva su un contratto di pubblico impiego sicuramente lecito, in tema di «regolazione di un diritto ragionevolmente traibile da una disposizione contrattualcollettiva, e largamente riconosciuto dalla giurisprudenza, inerente ad un contratto tipico, quale quello del pubblico impiego»;

4. avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell’interno, articolando cinque motivi, cui resiste la Natale controricorso;

5. la controricorrenteha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7, 8, 45, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, 19, comma 7, del d.P.R. n. 465 del 1997, 43, comma 1, e 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, in connessione con gli artt. 1972 e 1418 cod. civ., deducendo la nullità dell’accordo transattivo per contrarietà a norme imperative;

2. con il secondo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165 del 2001;

3. con il terzo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. vizio ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, in connessione con l’art. 1969 cod. civ. in tema di nullità della transazione per errore di diritto;

4. con il quarto motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1966 cod. civ. in connessione con l’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di nullità dell’accordo transattivo per indisponibilità dei diritti;

5. con il quinto motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1367, 1374, 1339 e 1419 cod. civ., in ordine alla corretta interpretazione dell’accordo transattivo, che poteva valere esclusivamente in riferimento alle pretese economiche sorte in data antecedente alla transazione e non anche per il periodo successivo e solo previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività rogante;

6. il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento degli ulteriori motivi; 6.1. sul tema della spettanza o meno della voce “diritti di segreteria” ai segretari utilizzati presso l’AGES o la S.S.P.A.L., questa Corte si è pronunciata in senso ostativo, escludendo il diritto in base ad una puntuale ricostruzione sistematica della normativa e della contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 05/11/2021, n. 32232, secondo cui « In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l’Agenzia autonoma per la gestione dell ’ albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, non include i diritti di segreteria, atteso che le parti sociali, nel prevedere all’art. 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, che in tale ipotesi spetta il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, previsto dall’art. 37, comma 1, dello stesso c.c.n.l., hanno avuto come presupposto la disciplina legale statale, la quale correla l’erogazione dei diritti di segreteria in favore dei segretari all’effettivo esercizio della funzione presso l’ente locale ed alla riscossione dei diritti da parte di quest’ultimo»); 6.2. in base tale precedente, cui ritiene il Collegio di dare continuità ed alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., l’emolumento già in contestazione ed oggetto della conciliazione intervenuta fra le parti non spetta ai segretari utilizzati presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, come la Natale, sì da giustificare la censura articolata con il primo motivo di ricorso, perché il riconoscimento - sia pure attraverso una conciliazione- di un trattamento economico non dovuto conduce ad una nullità per contrasto con norma imperativa(in tal senso, Cass.

Sez. L, 18/08/2020, n. 17226, che ha affermato il principio così massimato: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva.».In senso conforme, Cass. Sez. L , 04/05/2021 , n. 11645, secondo cui: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l’adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell’ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione.»);

7. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo , assorbiti gli altri, cassa la