Cassation appeal dismissed as extinguished by voluntary withdrawal with opposing party's consent under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the case. Although the lower court had confirmed the employee's claim for unpaid wages, the appellant later submitted a formal waiver of the proceedings, to which the opposing party agreed. The court ruled that this mutual consent satisfied the statutory requirements for extinguishing the litigation without awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal, when accompanied by the consent of the opposing party, produces an extinguishing effect on the proceedings without the need for a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22042/2021 R.G. proposto da : E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA , n. 11, presso lo studio degli avvocati GIANLUCA LUCCHETTI e MICHEL MARTONE,che la rappresenta no e difend ono ; -ricorrente- contro CERRI MIRCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO , n.46, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PAPARONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BARTALENA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 108/2021, pubblicatail 07/05/2021 , R.G.N. 211/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.Rilevato che 1.la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda del lavoratore in epigrafe di condanna del datore di lavoro al pagamento di somma a titolo di differenze retributive; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con unico articolato motivo; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la ricorrent e ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, in relazione ad accordo transa ttivo tra le parti , con regolazione dellespese;
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata e con adesione dellaparte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella Adunanza