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Ordinanza — n. 14883/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14883/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14883/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8729/2021 R.G. proposto da : SACCHINI RENZO, TALAMONTI DANILO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato CORINNA BIONDI; -ricorrenti- contro E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA , n. 11, presso lo studio degli avvocati GIANLUCA LUCCHETTI e MICHEL MARTONE, che larappresentano e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 22/2021, pubblicatail 19/01/2021 , R.G.N. 516/20 19 .

Regesto Legislator

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art. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 14883/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SACCHINI RENZO, TALAMONTI DANILO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato CORINNA BIONDI; -ricorrenti- contro E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA , n. 11, presso lo studio degli avvocati GIANLUCA LUCCHETTI e MICHEL MARTONE, che larappresentano e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 22/2021, pubblicatail 19/01/2021 , R.G.N. 516/20 19 .

Parole chiave

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rinuncia a pretese di salario cessazione dell'attività lucrativa ritiro a seguito di transazione abbandono del posto di lavoro diminuzione di stipendio indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8729/2021 R.G. proposto da : SACCHINI RENZO, TALAMONTI DANILO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato CORINNA BIONDI; -ricorrenti- contro E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA , n. 11, presso lo studio degli avvocati GIANLUCA LUCCHETTI e MICHEL MARTONE, che larappresentano e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 22/2021, pubblicatail 19/01/2021 , R.G.N. 516/20 19 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.Rilevato che 1.la Corte di Appello di Ancona , in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande dei ricorrenti in epigrafe di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo di differenzeretributive; 2.avverso la sentenza hanno p roposto ricorso i lavoratori con 6 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente i ricorrenti ha nno depositato rinuncia agli atti del giudizio, per essere intervenutotra le parti accordo transa ttivo , con accettazione della rinunciae con compensazione di spese ;

Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella Adun