Cassation court declares appeal extinct due to withdrawal of suit with acceptance by opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the bankrupt estate's withdrawal of the lawsuit, which was subsequently accepted by the opposing party. Although the bankruptcy had previously opposed the inclusion of a credit in the passive state, a subsequent transaction led to the withdrawal of the appeal. The court ruled that the withdrawal was ritual and effective under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of suit formulated in a single act of abdication and ritualistically notified, expressly accepted by the opposing party, produces an extinguishing effect on the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2758/2020 R.G. proposto da : FALLIMENTO SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI , n. 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN PAOLO VALCAVIe MARTA POZZONI; -ricorrente- contro SPONCHIONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI, n. 21, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI GRAMAZIO e SAMANTHA SORICONE , che lo rappresenta no e difendonounitamente all’avvocato FEDERICA PALETTI; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di BRESCIA , SEZIONE FERIALE, n. cronol ogico 10 23 /201 9 del 04/12/2019 , R.G.N. 10553/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.Rilevato che 1.la Corte di Appello di Brescia, decidendo sull’opposizione allo stato passivo del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies SpA in liquidazione, proposta, ai sensi dell’art. 98 l.f., da Sponchioni Alessandro, ha parzialmente accolto l’opposizione e ammesso allo stato passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., il credito dell’opponente per indennità di mancato preavviso; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso il fallimento con 2 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente il fallimento ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, per essere intervenutatra le parti transazione, autorizzata dal Giudice Delegato al Fallimento e dal Comitato dei Creditori; controparte ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia, con compensazione di spese; 4.il P.G. ha concluso in conformità alla richiesta delle parti;
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio regolate dalle parti; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributounificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella