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Ordinanza — n. 14793/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14793/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the employer's formal withdrawal of the appeal. The company, represented by its lawyer, submitted a request to abandon the litigation, which was subsequently accepted in writing by the two employees. Consequently, the court ruled that no further judgment on the labor dispute merits or costs could be issued.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal by the appellant, accepted by the appellee, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings labor dispute civil procedure code acceptance of withdrawal lavoratori anziani attività lucrativa all'età pensionabile anzianità di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.
art. 378 c.p
CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.
art. 391 c.p
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8115/2006
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17139/2020 R.G. proposto da: E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio de gli avvocat i MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI che larappresentano e difendono -ricorrente- contro MONTALDO EMANUELEe TRAVERSO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio de ll’avvocato IDA SCANU che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA PAPARONI -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 70/2020 pubblicata il30/03/2020, R.G. n. 426/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata accolta la domanda dei lavoratori di computo, nell’anzianità di servizio, del periodo di attività effettuato in esecuzione del contratto di formazione e lavoro, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole dei contratti di assunzione che escludevano tale computo e condanna della società E-Distribuzione s.p.a. al pagamento delle differenze retributive.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un motivo; hanno resistito con controricorso i due lavoratori. CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal procuratore della società e dal rispettivo difensore munito di procura generale in data 22.2.2023. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore in data 30.3.2023. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camer