Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14787/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14787/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14787/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1413/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO S GROI , LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO -ricorrente- contro ECOVALBIDENTE S .

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14787/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributi di urbanizzazione tassa ecologica associazioni di protezione ambientale dispositivo antinquinamento industria dell'ambiente tassa per l'evacuazione delle acque di scarico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1413/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO S GROI , LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO -ricorrente- contro ECOVALBIDENTE S .

R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO n. 43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA LONGIARDI e ROBERTO PINZA -controricorrente- nonché contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO -intimata- e sul ricorso successivo senza N.R.G.proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE n. 144, presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LORELLA FRASCONA' e RAFFAELLA FABBI -ricorrente successivo - contro ECOVALBIDENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO n. 43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA LONGIARDI e ROBERTO PINZA -controricorrente alricorso successivo – nonché contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO -resistentecon procura al ricorso successivo- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 750/2016pubblicata i l 27/10/2016 N.R.G. 1250/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 1413/17 Rilevato che: Con sentenza del 27.10.2016 n. 750, la Corte d’appello di Bologna accoglieva parzialmente l’appello della società Ecovalbidente srl avverso la sentenza del tribunale di Forlì che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima avverso il verbale di accertamento dell’Inps n. 501 del 12.2.2009 con il quale l’Istituto aveva proceduto a un nuovo inquadramento dell’attività esercitata dalla Ecovalbidente srl ed aveva contestato la violazione dell’art. 1 della legge n. 389/89, in relazione alla determinazione dell’imponibile contributivo.

In particolare, con il predetto verbale, gli Ispettori verbalizzanti contestavano che, ai fini della determinazione degli imponibili contributivi dell’assicurazione obbligatoria, la società opponente applicasse il CCNL Autotrasporti Spedizionieri e Logistica, in luogo del CCNL Nettezza Urbana, in violazione dell’art. 1 legge 389 cit. L’Inps, pertanto, alla luce del predetto verbale di accertamento, procedeva all’addebito dei contributi omessi per il periodo dall’1.1.2004 al 31.12.2008. Il tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, riteneva che il profilo dell’attività svolta dalla società fosse esattamente contenuto nell’ambito del CCNL nettezza Urbana, perché pure se consistente materialmente in attività di trasporto, in realtà aveva ad oggetto rifiuti e dunque era connesso al più ampio perimetro del loro smaltimento.

La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, riteneva illegittimo il credito contributivo di cui al verbale di accertamento Inps n. 501 del 12.2.2009, per il periodo successivo al 1.1.2007, in quanto il CCNL Nettezza Urbana del 2009 (con effetto dall’1.1.2007) restringeva l’oggetto dell’attività alla sola categoria dei rifiuti urbani, rispetto al CCNL Nettezza Urbana del 2004 che individuava i propri destinatari negli addetti al servizio di igiene ambientale, senza ulteriore specificazione, quindi, ricomprendendo anche l’attività dell’odierna società che s’interessava, negli anni di riferimento, di rifiuti speciali: pertanto, il minimale contributivo da applicare alla società, non poteva essere parametrato sulla base del CCNL Nettezza Urbana a partire dall’1.1.2007, in quanto l’attività della società non era ricompresa nel relativo perimetro contrattuale.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps e l’Inail ricorrono separatamente per cassazione sulla base ciascuno di un motivo, in particolare, quello dell’Inail è illustrato da memoria, mentre la società Ecovalbidente srl resiste con distinti controricorsi. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso (che definiremo principale, in quanto consegnato per primo per la notifica e, precisamente, il 30.12.2016), l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 del DL n. 338/89, convertito con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il CCNL Nettezza Urbana del 7.12.2009 (con efficacia dall’1.1.2007) non fosse applicabile all’attività svolta dalla società Ecovalbidente srl.

In buona sostanza, secondo l’Inps, rilevato che la contrattazione collettiva del 2009 riguardava in via immediata e diretta i lavoratori di imprese che provvedono alla gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre l’attività svolta dalla società era la raccolta e depurazione di acque di scarico e servizi di disinfezione e disinfestazione, con carattere meramente strumentale dell’attività di trasporto, e che quindi l’attività della predetta società non rientrava espressamente e direttamente né nel contratto collettivo Nettezza Urbana del 2009 né tantomeno nel contratto collettivo nazionale che disciplina l’attività generica di trasporto di merci, la Corte del merito si sarebbe dovuta interrogare su quale fosse l’attività disciplinata dai due contratti collettivi citati e solo dopo aver compiuto un’attività di verifica in concreto,che nella specie era del tutto mancata, avrebbe poi potuto giungere al risultato di applicare l’uno o l’altro contratto (secondo quella che fosse stata ritenuta l’attività più similare), anche ai fini dell’applicazione dell’art. 1 del DL n. 338/89.

Con il motivo di ricorso (che definiremo incidentale, in quanto consegnato per secondo per la notifica e, precisamente, il 3.1.2017), l’Inail deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 del DL n. 338/89, convertito con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, pur avendo accertato che l’attività di trasporto realizzata dalla società Ecovalbidente srl fosse meramente strumentale a quella di raccolta e depurazione acque di scarico e servizi di disinfezione e disinfestazione (cfr. p. 13 della sentenza impugnata), tuttavia aveva dichiarato illegittimo il credito contributivo di cui al verbale di accertamento n. 501 del 12.2.2009, per il periodo successivo al 1.1.2007, in ragione della restrizione operata dal CCNL 2009 alla sola categoria dei rifiuti urbani (cfr. p. 14 della sentenza impugnata).

Il primo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché simili, sono fondati. Secondo la giurisprudenza (in termini) di questa Corte, “Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore; ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l'Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'individuare l'imponibile contributivo, aveva ritenuto applicabile non il c.c.n.l. del 2009 per í dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali - sul presupposto che quest'ultimo, facendo riferimento alla "gestione integrata dei servizi urbani", non contemplasse il trattamento dei rifiuti non urbani -, ma il c.c.n.l. trasporto merci, benché fosse stato accertato lo svolgimento, da parte dell'impresa, di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria all'attività di smaltimento)” (Cass.n. 17107/22).

Nella specie, è mancata, da parte della Corte del merito, l’attività di individuazione della similarità dell’attività svolta (cfr. Cass. n. 26601/14), avendo ritenuto senza spiegazione alcuna che l’attività di trasporto rifiuti non urbani finalizzata allo smaltimento era più simile all’attività di trasporto generico di merci, piuttosto che all’attività di trasporto di rifiuti urbani. Ove, infatti,per uno specifico settore, non risulti stipulato un contratto collettivo, leg ittimamente l'Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto (fra tante, Cass. n. 26266 del 2020, 22357 dei 2019, 11650 del 2018).

La Corte territoriale erroneamente ha ravvisato la similarità con l'attività di trasporto di derrate alimentari o detersivi, bench é fosse incontroverso lo svolgimento di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliariarispetto alle attività ulteriori di auto-spurgo, stasatura, smaltimento rifiuti e pulizia serbatoie loro smaltimento, e non il contrario. In conclusione, per non essersi conformata agli esposti principi la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, non esse ndo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione al verbale di accertamento anche per il periodo successivo al primo gennaio 2007.

Il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a verbale