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Ordinanza — n. 14780/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14780/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14780/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LACIDO, titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE DI VITA; - ricorrent e - contro I.N.P.S. - ISTITUTO N AZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, Oggetto: sgravi contributivi RGN Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14780/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Tale prova, invece, non era stata fornita. Avverso la sentenza Gimmilaro Placido ricorre per sette motivi. L’Inps, in proprio e come procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) spa, ha conferito procura in calce alla copia del ricorso notificata, ma non ha svolto attività difensiva. Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta intimata. All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.39 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato sull’eccezione di litispendenza svolta in entrambi i gradi di merito, e relativa all’opposizione avverso le note di rettifica emesse dall’Inps.

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Testo completo

LACIDO, titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE DI VITA; - ricorrent e - contro I.N.P.S. - ISTITUTO N AZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, Oggetto: sgravi contributivi RGN Cron.

Rep. CC 22.3.23 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; - resistente con procura – nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 392 /201 8 pubblicata i l 26 / 04 /201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere ALESSANDRO GNANI RITENUTO CHE: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catania condannava Gimmilaro Placido a pagare la somma portata da un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente oggetto contributi chiesti in relazione al periodo 2008-2012, oltre alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

L’Inps aveva emesso note di rettifiche della posizione contributiva del Gimmilaro relative al periodo 2008-2012, già impugnate in altra sede giudiziaria dallo stesso Gimmilaro, sostenendo di non avere alcun debito contributivo diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto di richiesta di rateizzazione esattoriale approvata dall’Inps e poi saldato. La Corte d’appello affermava che era onere di Gimmilaro Placido provare i requisiti del diritto all’agevolazione contributiva chiesta, ovvero la rateizzazione, e dimostrare l’insussistenza delle inadempienze contributive specificamente contestate dall’Inps al tempo in cui fu presentata la domanda di rateizzazione.

Tale prova, invece, non era stata fornita. Avverso la sentenza Gimmilaro Placido ricorre per sette motivi. L’Inps, in proprio e come procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) spa, ha conferito procura in calce alla copia del ricorso notificata, ma non ha svolto attività difensiva. Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta intimata. All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.39 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato sull’eccezione di litispendenza svolta in entrambi i gradi di merito, e relativa all’opposizione avverso le note di rettifica emesse dall’Inps.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso si deduce rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt.1, co.1176 l. n.296/06, 2 e 5 D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.97, 3 l. n.448/98, e dell’art.2697 c.c. Sostiene che l’unico onere probatorio gravante su di sé era quello di aver regolarizzato la propria situazione contributiva, come era stato fatto, non anche di dimostrare tutti gli altri presupposti necessari a beneficiare dell’agevolazione contributiva. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per essere andata la Corte d’appello ultra petitum, avendo pronunciato una sentenza di condanna, quando l’Inps, nelle conclusioni d’appello, aveva solo chiesto il rigetto dell’opposizione all’avviso di addebito e la sua conferma.

Con il quino motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.341 e 434 c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’atto d’appello siccome privo di censure specifiche alla sentenza di primo grado. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. poiché la Corte non si è pronunciata sulla richiesta di c.t.u. svolta in primo e secondo grado. Con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Corte condannato il ricorrente alle spese di lite.

Il primo, il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Essi non riportano in modo dettagliato l’eccezione di litispendenza asseritamente svolta in primo e secondo grado, l’eccezione di inammissibilità dell’atto d’appello svolta in secondo grado, né la richiesta di consulenza tecnica asseritamente svolta in primo e secondo grado. Secondo orientamento consolidato di questa Corte (Cass.6361/07, Cass.15367/14, Cass.28072/21), quando si fa valere, ai sensi dell’art.112 c.p.c.,l’omessa pronuncia su domande ed eccezioni svolte nei gradi di merito (e tanto accade anche con il primo motivo, sebbene rubricato come violazione di legge), occorre che le domande e le eccezioni siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nelricorso per cassazione .Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati.

In fatto è pacifico che il ricorrente ha domandato un’agevolazione contributiva consistente nella rateizzazione di un proprio debito. L’Inps, in sede di controllo, ha poi emesso note di rettifica in cui ravvisava pregressi inadempimenti contributivi, donde la non ammissibilità della agevolazione, ai sensi dell’art.1, co.1175 l. n.296/06, secondo cui i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa intema di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del DURC, ma anche al rispetto degli ulteriori obblighi di legge.

Secondo costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, la ratio della norma è quella di assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto per qualsiasi forma di sgravio (Cass.27107/18). Quando l’Inps allega inadempienze contributive che portano al disconoscimento del concesso sgravio, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge richieste per lo sgravio (tra le tante, v. Cass.1157/18, Cass.18160/18). A tale principio si è conformata la sentenza impugnata, mentre non è contestato che il ricorrente non abbia dimostrato l’assenza delle inadempienze contributive poi rilevate dall’Inps e preclusive della possibilità di chiedere l’agevolazione della rateizzazione.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. L’avviso di addebito ha efficacia di titolo esecutivo (Cass.24589/19) e legittima un’azione esecutiva allo stesso modo della sentenza di condanna, emessa in appello, costituente titolo esecutivo di fonte giudiziale e non più extragiudiziale. La richiesta dell’Inps di conferma dell’avviso di addebito conteneva la domanda di confermare, nel merito, la pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo, ivi compresa la possibilità che detta pretesa potesse essere azionata in via esecutiva. La Corte, non potendo confermare l’avviso di addebito poiché esso era stato annullato dalla pronuncia di primo grado e sul punto si era formato il giudicato (interno), ha condannato nel merito al pagamento della somma portata dall’avviso di addebito, in ciò dichiarando, come aveva chiesto l’Inps, la sussistenza del diritto di credito e statuendo la sua azionabilità in sede esecutiva, come ancora chiesto dall’Inps, sebbene in forza di titolo esecutivo ora di fonte giudiziale, anziché extragiudiziale.

Il settimo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Posto che il ricorrente era risultato soccombente, il motivo non spiega in cosa sarebbe consistita la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. compiuta dalla Corte d’appello. Nulla sulle spese del presente giudizio, non avendo Inps svolto attività difensiva ed essendo rimasta intimata Riscossione Sicilia s.p.a. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso