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Ordinanza — n. 14652/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14652/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14652/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25972/2018 R.G. proposto da : GUAIANA PAOLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati LUCA CRISTIANO GUELFO, MASSIMO SIBONA, ROBERTO DE GUGLIELMI ; -ricorrente- contro SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC.COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA VIRGILIO, n.8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FORTUNAT; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1009/2017,depositata i l 06/03/2018 , R.G.N. 261/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14652/2023 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE Risulta dirimente ai fini della decisione evidenziare che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che tale rinuncia è stata accettata dalla Società controricorrente. In ragione del disposto dell’art. 390 e segg. c.p.c, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese sono da compensare.

Parole chiave

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rinuncia a pretese di salario ritiro dell'istanza giudiziaria motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riesame della rendita AI domanda di revisione dell'asilo
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25972/2018 R.G. proposto da : GUAIANA PAOLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati LUCA CRISTIANO GUELFO, MASSIMO SIBONA, ROBERTO DE GUGLIELMI ; -ricorrente- contro SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC.COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA VIRGILIO, n.8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FORTUNAT; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1009/2017,depositata i l 06/03/2018 , R.G.N. 261/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 1009/2017 aveva accolto l’appello proposto da Sicuritalia Servizi Fiduciari Società Cooperativa Sooc.Coop. avverso la decisione con cui il tribunale di Torino aveva accolto la domanda proposta da Guaiana Paola diretta all’accertamento del diritto di quest’ultimaad essere inquadrata nel IV livello dell’area 2 del personale tecnico operativo del CCNL per i dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari , sezione Vigilanza privata, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate nella misura di E. 3.784,75.

La corte territoriale a seguito della valutazione delle prove testimoniali espletate, aveva ritenuto che l’attività di controllo svolta dalla lavoratrice (alla barriera-casse, alle casse-self, alla merce esposta, verifica uscite di emergenza, assistenza clientela e supporto personale) rientrassero nell’inquadramento già attribuito alla stessa (livello D). Avverso detta decisione la Guaiana proponeva ricorso affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso la Società. Con atto depositato telematicamente la ricorrente rinunciava al predetto ricorso; la Società accettava la rinuncia.

RAGIONI DELLA DECISIONE Risulta dirimente ai fini della decisione evidenziare che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che tale rinuncia è stata accettata dalla Società controricorrente. In ragione del disposto dell’art. 390 e segg. c.p.c, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese sono da compensare.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compen