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Ordinanza — n. 14581/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omitted ruling on incidental inspection report annulment and contributory credit declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14581/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the social cooperative's appeal against the Rome Court of Appeal's decision. The appellants argued the lower court omitted a ruling on annulling an inspection report and declaring no contributory credits due to reclassifying project collaboration as subordinate employment. The court held that the lower court correctly limited its decision to the incidental claim for negative credit certification, which was unfounded, and that the request to annul the inspection report was an unnecessary incidental matter not requiring a separate ruling.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.: The court must rule on incidental requests necessary for the decision; an incidental request to annul an inspection report is not necessary for deciding the main claim of negative contributory credit certification and thus does not require a separate ruling.

Parole chiave

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omitted ruling incidental request inspection report annulment contributory credits subordinate employment project collaboration Cassation dismissal revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (art.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
per omessa pronuncia (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.) nonché omesso esame di un punto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti (art.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r.
art. 112 c.p
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32886 del 2018
Cass. n. 32886 del 2018), la natura meramente endoprocedimentale del verbale ispettivo, tuttavia ha correttamente limitato ladecisione alla domanda di accertamento negativo dei crediti contributivi, giudicandola infondata.
Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535
La regolazione delle spese nei confronti dell’Inps e dell’Inail segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26246/2019 R.G. proposto da: PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 SOC. COOP. SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore; TURCHI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONFALONIERI n. 2, presso lo studio degli avvocati GIANFRANCO PARISI e PIETRO PARISI , che li rappresentanoe difendono in via tra loro disgiunta; -ricorrente- contro INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINOSGROI, L ELIO MARITATO , CARLA D'ALOISIO e EMANUELE DE ROSE congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- nonché contro INAIL- ISTITUTO NAZION ALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA IV NOVEMBRE n. 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA' che lo rappresentanoe difendono; -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 3879/2018 , depositata il11/03/2019, R.G.N. 453/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto, con diversa motivazione, l’appello della Coop. Sociale Prevenzione e Intervento Roma 81 e di Turchi Giuseppina, legale rappresentante della stessa, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande volte ad ottenere l’annullamento del verbale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Roma del 17.6.2013 e l’accertamento di inesistenza dei crediti contributivi dell’Inps e dell’Inail conseguenti alla qualificazione come lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione a progetto.

2. Avverso tale sentenza la Coop. Sociale Prevenzione e Intervento Roma 81 e Turchi Giuseppina hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Inps e l’Inail hanno resistito con distinti controricorsi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Roma non ha svolto difese. Considerato che:

3. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.) nonché omesso esame di un punto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del verbale della Direzione Territoriale di Roma del 17.6.2013 e di accertamento negativo dei crediti contributivi.

4. Il motivo è infondato.

5. La Corte d’appello ha premesso che col ricorso introduttivo della lite era stato chiesto non soltanto di annullare il verbale ispettivo, ma anche di dichiarare che le ricorrenti “non (erano) tenute al pagamento dei contributi previdenziali all’Inps e dei premi assicurativi all’Inail, in relazione alla riqualificazione in contratti di lavoro subordinato dei contratti di collaborazione a progetto” e che correttamente le stesse avevano citato in giudizio, oltre alla Direzione Territoriale del Lavoro, anche l’Inps e l’Inail.

6. In tal modo, la sentenza impugnata, se pure ha errato nell’escludere, in contrasto con i precedenti di legittimità (v. Cass. n. 32886 del 2018), la natura meramente endoprocedimentale del verbale ispettivo, tuttavia ha correttamente limitato ladecisione alla domanda di accertamento negativo dei crediti contributivi, giudicandola infondata.

7. Non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la omessa pronuncia (sulla domanda di annullamento del verbale ispettivo) riguarderebbe non una questione di merito, bensì un accertamento incidentale non necessario ai fini del decidere e peraltro non ammissibile secondo la citata giurisprudenza di legittimità.

8. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

9. La regolazione delle spese nei confronti dell’Inps e dell’Inail segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). Non si provvede sulle spese nei confronti del Ministero, rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma