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Ordinanza — n. 14578/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for pension study redemption, ruling ordinary courts lack jurisdiction over pension matters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14578/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Ernesto Rizza's appeal against the Turin Court of Appeal's decision declaring his pension claim inadmissible. Rizza argued for the recognition of university-level teaching status and the redemption of study years, while INPS contested the jurisdiction of the ordinary court. The court dismissed the appeal because pension-related claims fall exclusively under the jurisdiction of the Court of Accounts, not ordinary civil courts.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 3; Art. 13; Art. 62 R.D. n. 1214/1934: Claims concerning pension contributions and sufficiency regarding pension rights belong exclusively to the jurisdiction of the Court of Accounts, excluding ordinary courts.

Parole chiave

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pension jurisdiction Court of Accounts study year redemption ordinary court limitation contributory rights riesame della rendita AI retribuzione del curatore rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 3 R.D. n. 1214/1934
Art. 13 R.D. n. 1214/1934
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
Art. 62 R.D. n. 1214/1934
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 92 c.p
art. 3 Cost

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 11849 del 9.6.2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17376-2017 proposto da: RIZZA ERNESTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO RACCA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.17376/2017 Cron.

Rep. Ud.04/05/2023 CC ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO; -intimati - avverso la sentenza n. 730/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il03/01/2017 R.G.N. 82/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 3 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Torino, dichiarata la nullità della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Torino, si pronunziava nel merito delle domande proposte da Ernesto Rizza nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’INPS dichiarando nulla la domanda volta al riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni ricoperte quale docente di prima fascia ed a tempo indeterminato del Conservatorio Statale di Musica di Torino, Istituto di Alta Cultura e dichiarando altresì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del riscatto degli anni di studio a fini pensionistici; - che la Corte territoriale ha ritenuto nulla la sentenza di primo grado per mancata lettura in udienza del dispositivo, e, nel merito, nulla per indeterminatezza dell’oggetto e della causa petendi la domanda di riconoscimento di mansioni superiori avanzata sul rilievo che, con l’entrata in vigore della l. n. 508/1999, l’attività di docenza del Rizza sarebbe assurta a livello di insegnamenti a valenza universitaria; i giudici d’appello hanno, infine, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di riconoscimento del riscatto degli anni di studio, trattandosi di domanda proposta a fini pensionistici e, quindi, devoluta alla cognizione della Corte dei Conti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Rizza, affidand o l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste con controricorso il solo INPS, mentre il MIUR, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che il ricorrente ha poi presentato memorie;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, deduce la nullità dell’impugnata sentenza, in ragione del carattere meramente apparente della motivazione, che assume estrinsecarsi in argomentazioni non idonee ad integrare una plausibile ratio decidendidelle proposte questioni in diritto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., imputa alla Corte di non aver compensato le spese malgrado l’accoglimento del motivo inerente alla nullità della sentenza di prime cure; - che con il terzo motivo il ricorrente censura la pronunzia con cui la Corte territoriale declina la propria giurisdizione, pronunzia che assume errata per essere la pretesa diretta non a fini pensionistici, ma volta all’adeguamento della posizione retributiva e contributiva all’interno del rapporto e comunque tale da determinare la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente e non il trattenimento in decisione della causa; - con nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo p er il giudizio è prospettato in relazione al mancato accertamento della valenza universitaria degli studi richiesti per l’accesso al ruolo di appartenenza e del conseguente diritto al riscatto degli anni di studio in relazione alla posizione giuridica lavorativa ricoperta ed al diploma accademico conseguito, questione in relazione alla quale chiede che si sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, l. n. 508/1999 in relazione all’art. 3 Cost.; - che, venendo all’esame dei motivi di r icorso, appare opportuno premettere come l’azione proposta fosse volta ad ottenere quel riconoscimento della valenza universitaria dell’insegnamento presso il Conservatorio Statale di Musica di Torino, con ogni adeguamento sul piano retributivo e contributivo, che, come ammette lo stesso ricorrente con il sollevare qui la questione di legittimità costituzionale della legge n. 508/1999 recante il nuovo ordinamento delle istituzioni scolastiche in questione, nessuna normativa ha previsto, cosicché l’azione risulta priva di causa petendi, come ritenuto dalla Corte territoriale; pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità per indeterminatezza della domanda relativa alle conseguenze sul piano del trattamento normativo ed economico ed il difetto di giurisdizione in ordine alle conseguenze sul piano della contribuzione previdenziale, dovendosi perciò concludere nel senso dell’infondatezza del primo motivo di ricorso; - che, di contro, inammissibile risulta il secondo motivo, vuoi perché correttamente è stata ravvisata la soccombenza del ricorrente (cui non osta l’accoglimento d’una sola eccezione in rito), vuoi perché compensare o meno le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito non censurabile in questa sede; - che nuovament e infondato si rivela il terzo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la decisone resa a sezioni unite n. 11849 del 9.6.2016, secondo cui le controversie attinenti a problemi pensionistici spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 3, comma 3, 13 e 62 R.D. n. 1214/1934, ivi comprese quelle concernenti i relativi contributi ovvero la sufficienza o eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione; - che a sua volta inammissibile risulta il quarto motivo, vuoi perché irrilevante dal momento che non sussiste giurisdizione del giudice ordinario sulla predetta domanda, vuoi perché il denunciato vizio di omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. può riguardare soloil mancato esame di un fatto (decisivo e oggetto di discussione fra le parti) inteso nella sua consistenza storico-fenomenicae non già un apprezzamento di diritto; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccomb enza e sono liquidate come da dispositivo in favore del solo INPS, non avendo il MIUR svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del solo INPS delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu