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Ordinanza — n. 14457/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of notification document, ruling procedural defect precludes admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14457/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the failure to submit the certified copy of the notification with the relata. While the opposing party had produced the document later, the Court held that this did not cure the defect for a cassation appeal against a court-ordered notification. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 370, comma 3 c.p.c.: The failure to deposit the certified copy of the notification with the relata at the time of filing the cassation appeal renders the appeal inadmissible, even if the document is subsequently produced by the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility lack of notification document relata di notifica requirement procedural defect cure court ordered notification credito in esecuzione retribuzione non pagata credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
in quanto tale deposito è avvenuto oltre il termine prescritto dall’art. 369 comma primo, cod.
Art. 370, comma 3 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
civ., della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione; né la sanzione della improcedibilità viene meno per avere parte ricorrente comunque provveduto separatamente al deposito della copia notificata della sentenza ai sensi dell’art. 372 cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 372 cod. proc. civ
civ., della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione; né la sanzione della improcedibilità viene meno per avere parte ricorrente comunque provveduto separatamente al deposito della copia notificata della sentenza ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
art. 369 cod. proc. civ
2, dell'art. 369 cod. proc. civ.
art. 24 Cost
6350/2004); tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all'art. 24 Cost., poiché la disposizione dell'art.
art. 325 cod. proc. civ
civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21386/2017
civ., ( v., tra le altre,Cass. n. 21386/2017, Cass.
Cass. n. 11376/2010
Cass. Sez. Un. n. 9005/2009
Cass. n. 888/2006
9005/2009; Cass. n. 888/2006, Cass.
Cass. n. 6350/2004
888/2006, Cass. n. 6350/2004); tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all'art.
Cass. Sez. Un. n. 21348/2022
Cass. Sez. Un. n. 10648/2017
Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019
115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);
Sez. Un. n. 9005/2009
Sez. Un. n. 9005/2009; Cass.
Sez. Un. n. 21348/2022
Sez. Un. n. 21348/2022, Cass.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6218/2022 R.G. proposto da: ATM SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 133, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO LOMBARDI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MARIA SABATO -ricorrente- contro DI BAGGIO ALBERTO, ALBINO MICHELE, VIANI MARIO, ANGELONE ANTONIO, BENEVENTO FRANCESCO,SCOCCOLA FRANCESCO, MASSUCCI MARIO, INCOLLINGO ANTONIO,GIAMPETRUZZI MICHELE, PILLA ELIO, MINOTTI NICOLA FERNANDO, PETTA FRANCO, PETTA GIORGIO, D'ALESSIO VIRGILIO, BIONDI FIORE, DI MEO MIRKO, COLOZZA ROBERTO, DI MARIA PAOLO, BATTISTA LUIGI, SPAZIANO ANTONIO, elettivamente domiciliatiin ROMA, CORSO DUCA DI GENOVA, 26 - SCALA A, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CAROTI rappresentati e difes i dall’avvocato UGO MARINELLI -controricorrenti- nonchè contro DI PAOLO TULLIO, BARONE FRANCO, DE RENZIS MICHELE -intimati- avverso la SENTENZAdi CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 141/2021 pubblicatail 14/12/2021 RGN. 166/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere DOTT. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. A lberto Di Baggio ed altri lavoratori, tutti dipendenti dell’Azienda di Trasporti Molisana s.p.a., notificavano ciascuno alla datrice di lavoro decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e contestuale atto di precetto per il pagamento della retribuzione relativa all’attività prestata nel giugno 2019, con il quale oltre alla sorte capitale, agli interessi e alle spese e competenze liquidate dal Tribunale venivano addebitati onorari – auto quantificati ed autoliquidati – per la cd “ fase di studio e introduttiva” del procedimento esecutivo;

2. l’ATM proponeva opposizione deducendo di avere, nelle more, provveduto alla liquidazione del dovuto, che il credito era inesigibile alla data del deposito del ricorso monitorio e che in relazione agli atti di precetto la tabella n.6 allegata al DM n. 55/2014 prevedeva quale compenso, un’unica voce, già comprensiva di tutte le attività adesso connesse ivi incluse quelle relative alla necessaria disamina del titolo esecutivo ed alla notificazione dello stesso, unitamente al precetto e all’esame della relativa relata, per cui non erano dovute le voci tariffarie connesse alla “fase di studio e introduttiva” del procedimento esecutivo richieste con il precetto;

3. il Tribunale di Campobasso, riunite le opposizioni, revocava i decreti ingiuntivi opposti ed annullava parzialmente i precetti limitatamente alla voce “studi”, condannando l’opponente al pagamento elle spese di lite liquidate complessivamente in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge;4. la Corte di appello di Campobasso, respinto l’appello incidentale della società, in accoglimento del ricorso principale dei lavoratori, condannava l’Azienda di Trasporti Molisana s.p.a. alla rifusione in favore degli opposti lavoratori delle spese relative al giudizio di primo grado – ivi compresa la fase monitoria, - che liquidava in complessivi € 15.761,00 per competenze oltre rimborso forfettario e accessori di legge;

5. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Azienda di Trasporti Molisana s.p.a. sulla base di due motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso; le parti hanno depositato memoria ai sensidell’art. 380 – bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso l’Azienda Trasporti Molisana s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 480, 482 cod. proc. civ. dell’art. 12 Preleggi e dell’art.

4) comma 5, lett.

e) del D.M. n. 55/2014, censurando la sentenza impugnata per avere, in sintesi, riconosciuto il diritto degli originari ricorrenti oltre al compenso, autoliquidato per le spese relative all’atto di precetto anche per le ulteriori voci connesse al giudizio di esecuzione non ancora iniziato;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 1362, 1363 cod. civ. e degli artt. 1 e 8 Disposizioni sulla legge in generale nonché carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine a un fatto decisivo, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la esistenza di un uso locale, costante ed ininterrotto, uniformemente praticato, in ordine alla data di scadenza del termine di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti del settore Trasporti Pubblici Locali;

3. il ricorso è improcedibile; 3.1. parte ricorrente pur dando atto nel ricorso per cassazione dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata non ha provveduto al deposito, nel termine stabilito a pena di improcedibilità dall’art.369, commi 1 e 2, n. 2 cod. proc. civ., della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione; né la sanzione della improcedibilità viene meno per avere parte ricorrente comunque provveduto separatamente al deposito della copia notificata della sentenza ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. in quanto tale deposito è avvenuto oltre il termine prescritto dall’art. 369 comma primo, cod. proc. civ.; 3.2. la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. -dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve,restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., ( v., tra le altre,Cass. n. 21386/2017, Cass. 11376/2010, Cass.

Sez. Un. n. 9005/2009; Cass. n. 888/2006, Cass. n. 6350/2004); tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all'art. 24 Cost., poiché la disposizione dell'art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (Cass.n. 11376/2010 , cit.); 3.3. recenti approdi del giudice di legittimità hanno escluso la improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. nell’ipotesi di impugnazione proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod. proc. civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ. - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio(Cass.

Sez. Un. n. 21348/2022, Cass. Sez. Un. 10648/2017); 3.4. nello specifico, ricordato che non si verte in ipotesi di notificazione della sentenza a cura della cancelleria disposta dalla legge, non vi è spazio per il recupero della procedibilità del ricorso per cassazione in relazione alla produzione di parte controricorrente in quanto nell’ambito della stessa non risulta il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica;

4. alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 4.1. la relativa determinazione, che si discosta dall’importo richiesto con la nota spese depositata dalla parte controricorrente, è parametrata al valore della causa quale accertato nella sentenza impugnata (sentenza, pag. 8), e tiene conto sia del numero dei lavoratori controricorrenti sia della identità di posizione degli stessi;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così