Cassation court dismisses strict exception claim regarding debt assignment timing in wage arrears cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's claim that the lower court erred in ruling the debt assignment exception as time-barred. The workers sought payment of wage differences based on the contractor's debt to the client, while the client argued the debt had been assigned to a bank. The court held that contesting the debt's quantum constitutes a defense rather than a strict legal exception, which is subject to time limits. Consequently, the lower court's decision was quashed and remanded for a new ruling on the procedural issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416 cod. proc. civ.; Art. 1676 cod. civ.: A defense contesting the quantum of a debt constitutes a mere defense rather than a strict legal exception, thereby avoiding preclusion rules applicable to strict exceptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6003/2022 R.G. proposto da: GEBERIT CERAMICA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO WASCHKE -ricorrente- contro VIOLA ANTONIO, DE DONATIS GIOVANNI, CAPOMACCIO ALESSANDRO, LENISI STEFANO, SMOQI ZAMIR, PAHOME VICTOR CIPRIAN, ATTANASIO VERONICA, NAZARI VINCENZO, RUGGIERI DOMENICO, ALFANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGOLINO CAVALCABO' 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO ESPOSITO rappresentato e difeso dagli avvocati ERASMO FIUMARA, DOMENICO TROBIA -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n . 4437/2021 pubblicata il04/01/2022 RGN 855/2019 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere DOTT.
ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. Antonio Viola ed altri lavoratori, tutti ex dipendenti di New Apig s.r.l., società appaltatrice di lavori commissionati da Pozzi Ginori s.p.a. (oggi Geberit Ceramica s.p.a.), ottenevano ai sensi dell’art. 1676 cod. civ. decreto ingiuntivo nei confronti della committente per il pagamento di somme a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto loro dovute dalla società datrice di lavoro; il decreto era opposto dalla società intimata la quale alla prima udienza di discussione fissata per ciascun giudizio verbalizzava che la Banca IFIS le aveva notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia e pedissequo atto di precetto per l’importo di € 31.008,06 fondato sull’intervenuta cessione del credito vantato dalla appaltatrice New Apig s.r.l. nei confronti di essa committente in relazione all’appalto al quale erano addetti i lavoratori originari ricorrenti in via monitoria;
2. il giudice di primo grado respingeva la opposizione e la Corte di appello confermava la decisione;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Geberit Ceramica s.p.a. sulla base di tre motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso;
4. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ. ; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e dell’art.1676 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato la tardività della eccezione di essa committente in relazione alla richiesta dalla suddetta avanzata di far accertare la consistenza del credito vantato dalla società appaltatrice nei propri confronti all’esito della cessione in favore della Banca IFIS; denunzia l’errore del giudice di merito per non avere considerato che la questione della determinazione dell’importo del credito residuo non integrava alcuna eccezione in senso stretto; la sentenza aveva inoltre errato nel considerare tardivo il deposito della sentenza del Tribunale di Venezia senza considerare che essa era stata prodotta alla prima udienza utile successiva alla formazione dello stesso documento; con tale sentenza, passata in giudicato, il Tribunale di Venezia, pronunziando sul ricorso in opposizione di Pozzi Ginori s.p.a. al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria Banca IFIS aveva accertato che la cessione del credito per l’’importo di € 29.318,30 era validamente intervenuta in epoca antecedente non solo alla notifica dei decreti ingiuntivi ma anche alle richieste stragiudiziali di pagamento formulate dai lavoratori dipendenti di New Apig s.r.l., mentre la cessione relativa all’ulteriore importo di € 1.689,76 risultava successiva alla domanda ex art. 1676 cod. civ., per cui i dipendenti dell’appaltatrice New Apig s.r.l. avevano mantenuto l’azione diretta contro la committente nei limiti di tale residuo debito di Pozzi Ginori s.p.a.; la società ricorrente censurava inoltre la sentenza impugnata per avere confermato i decreti ingiuntivi per il complessivo importo di € 46.379,44, cifra superiore al credito della appaltatrice nei confronti della committente;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1676 cod. civ. e nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare ai fini della decisione la limitazione del credito dell’appaltatrice;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1676, 1265 e 1372 cod. civ. e nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere, in sintesi, tenuto conto della limitazione del debito scaturente dalla intervenuta cessione del credito né della quantificazione del debito, inferiore all’importo complessivo delle somme concretamente erogate; la violazione di legge era denunziata in relazione alla ritenuta non opponibilità ai dipendenti della appaltatrice della cessione del credito a Banca IFIS in epoca anteriore alle richieste degli stessi ai sensi dell’art. 1676 cod. civ. ;
4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere accolti per quanto di ragione; 4.1. la sentenza impugnata ha confermato la valutazione di tardività della eccezione- che ha qualificato come eccezione in senso stretto - relativa alla riduzione del c redito dell’appaltatore nei confronti della committente quale conseguenza dell’avvenuta cessione di parte dello stesso a Banca IFIS ed evidenziato in particolare che nulla era stato dedotto dalla società, convenuta sostanziale nel ricorso in opposizione, come suo onere, avendo ricevuto la notifica dell’avvenuta cessione del credito in epoca antecedente al deposito dei ricorsi in opposizionenei quali, anzi, la odierna ricorrente si era riconosciuta ancora debitrice nei confronti della New Agip s.r.l. dell’importo di € 31.008,06; 4.2. la sentenza è incorsa in errore di diritto in relazione alla qualificazione come eccezione in senso stretto della deduzione di Geberit Ceramica s.p.a. relativa alla avvenuta cessione del credito da parte della New Agips.r.l.; 4.3. secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, nel nostro ordinamento l e eccezioni in senso stretto, cioè quellerilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezionecorrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale) ( Cass. n. 13335/2015, Cass. n. 18602/2013, Cass.
Sez. Un.15661/2005); l'eccezionein senso stretto consiste nella de duzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass.14515/2019); 4.4. nel caso di specie, l’azione ex art. 1676 cod. civ. postula quale fatto costitutivo della pretesa azionata dai lavoratori la esistenza (e quindi attualità) del credito del soggetto appaltatore nei confronti del soggetto committente, della cui dimostrazione sono onerati i dipendenti dell’appaltatore; questo implica che l’accertamento sull’an e sul quantum di tale credito già costituiva oggetto del thema decidendum demandato all’accertamento giudiziale con l’originaria domanda; 4.5. con le sue difese la società odierna ricorrente ha contestato l’entità del credito vantato nei suoi confronti dalla appaltatrice- e rivendicato dai lavoratori – deducendo l’avvenuta cessione del credito dalla appaltatrice alla Ifis e l’accertamento da parte del Tribunale di Venezia – intervenuto nel corso del giudizio - di un diverso importo del credito medesimo, rispetto a quello rivendicato: ciò esclude che tale la deduzione – che mira a contestare il diritto azionato sotto il profilo del quantum - s i configuri quale oggetto di eccezione in senso stretto in quanto fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dagli odierni controricorrenti, della cui tempestiva formulazione è onerato il committente, debitore ceduto; si è invece in presenza rappresenta di una eccezione in senso lato in quanto tale non soggetta a preclusioni e rilevabile d’ufficio ove i fatti oggetto della stessa risultino comunque documentati in atti (Cass.14515/2019, Cass. n. 23796/2018); 4.6. quanto alla circostanza, valorizzata dalla Corte di appello , rappresentata dal fatto che negli atti di opposizione la società Geberit aveva dichiaratodi essere debitrice nei confronti di New Apig s.r.l., la stessa, nel contesto motivazionale della sentenza impugnata, non si configura quale autonoma ratio decidendi, da sola idonea a sorreggere la decisione sotto il profilo dell’accertamento della fondatezza della pretesa degli odierni controricorrenti ma come argomentazione aggiuntiva, utilizzata dal giudice di appello in funzione confermativa della tardività con la quale la società Geberit aveva fatto valere la esistenza della cessione del credito vantato nei propri confronti da parte di New Apig s.r.l.;
5. alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore censura, si impone la cassazione con rinvio della decisione;
6. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e