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Ordinanza — n. 14452/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows worker's claim against ANAS for joint liability in public works, rejecting public entity exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14452/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected ANAS's argument that its public nature exempted it from joint liability under the wage difference statute. The court held that while public administration entities are exempt, private contractors like ANAS remain liable to workers for unpaid wages and TFR. Consequently, the lower court's dismissal was overturned, and the case was remanded for a new trial applying this principle.

Regesto Legislator

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Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003; Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001: The joint liability of the contracting party for wage differences applies to private entities acting as public tenderers, excluding the exemption reserved for public administrations.

Parole chiave

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joint liability public works contracts wage differences private contractor public administration exemption solidary responsibility remand for retrial responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale Antonio Gaetano Metallo aveva chiesto, ai sensi dell’art. 29 d.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
276/2003 cit., esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs.
d.l. n. 76/2003
165/2001 e 9 d.l. n. 76/2003 censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la disciplina dettata dal d.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2022 del 2019
165( tra le quali non è annoverabile la società ANAS) è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici (Cass. n. 2022 del 2019, Cass.
Cass. n. 1619 del 2019
2022 del 2019, Cass. n. 1619 del 2019, Cass.
Cass. 444 del 2019
1619 del 2019, Cass. 444 del 2019, Cass.
Cass. 31769 del 2018
444 del 2019, Cass. 31769 del 2018 , Cass.
Cass. n. 10777 del 2017
31769 del 2018 , Cass. n. 10777 del 2017); in particolare in fattispecie nella quale il soggetto committente chiamato a rispondere in viasolidale, era, come nel caso di specie, ANAS s.p.a.
Cass.n. 30100/2022
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 631/2022 R.G. proposto da: METALLO ANTONIO GAETANO, domiciliato ex lege in ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DINOI, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec -ricorrente- contro ANAS spa , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONZAMBANO 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TABARINI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocataMARIA PACIFICO -controricorrente- nonchè contro CURATELA FALLIMENTO SCAE SRL, -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 519/2021 pubblicatail 06/07/2021 RGN 589/2019 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere DOTT.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale Antonio Gaetano Metallo aveva chiesto, ai sensi dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003, la condanna di ANAS s.p.a., quale committente dei lavori appaltati alla Società Costruzioni Appalti Edili s.r.l., datrice di lavoro del ricorrente, al pagamento in solido con la datrice di lavoro delle somme maturate a titolo di differenze retributive e tfr;

2. la statuizione di rigetto della domanda nei confronti di ANAS s.p.a. è stata fondata sulla inapplicabilità alla detta società della disciplina dettata dall’art. 29 d.lgs. cit., in quanto soggetto riconducibile, in ragione di una serie di indici (assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, possibilità di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato , svolgimento di funzioni di natura pubblica, ecc.) ad un ambito di natura pubblicistica sottratto pertanto all’applicazione del d. lgs n. 276/2003;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Antonio Gaetano Metallo sulla base di un unico motivo; ANAS s.p.a. ha resistito con controricorso; la Curatela del Fallimento SCAE s.r.l. non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce erronea e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 e 9 d.l. n. 76/2003 censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la disciplina dettata dal d. lgs n. 276/2003 inapplicabile ad ANAS s.p.a., configurata quale soggetto di natura sostanzialmente pubblica;

2. il motivo deve essere accolto alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel senso di ritenere che in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 cit., esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30/03/2001 n. 165( tra le quali non è annoverabile la società ANAS) è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici (Cass. n. 2022 del 2019, Cass. n. 1619 del 2019, Cass. 444 del 2019, Cass. 31769 del 2018 , Cass. n. 10777 del 2017); in particolare in fattispecie nella quale il soggetto committente chiamato a rispondere in viasolidale, era, come nel caso di specie, ANAS s.p.a.

è stato puntualizzato che “La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto”(Cass.n. 30100/2022); 3.alla cassazione della decisione consegue il rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame della fattispecie alla luce del principio richiamato;

4. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appellodi Firenze in dive