Ordinanza — n. 14401/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36350/2018 R.G. proposto da : NOSCHESE MICHELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO CAPECE ; -ricorrente- contro NATURALIS S.R.L. (già MOLINI E PASTIFICI DI SALERNO S.R.L.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, e lettivamente domiciliata in ROMA , V IA PIEMONTE N. 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA,rappresentata e difes a dall'avvocato SEBASTIANO SALLEMI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 292/2018,depositata il 04/06/2018 , R.G.N. 665/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2112 c.c, artt. 2909 c.c; Ordinanza — n. 14401/2023 — snciv · Corte di Cassazione: In altri termini, la solidarietà vale per i debiti esistenti non anche per i debiti futuri (Cassazione 8756/ 2014) e il ricorrente non censura il decisum della Corte ( espress o nel primo periodo di pagina 9 ), che trova sostegno nella giurisprudenza di questa Corte. In tale quadro a nulla rileva la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla retrocessione poiché ciò che assume rilievo, come detto, è il momento di maturazione del credito del lavoratore che fa emergere l’operatività dell’accordo individuale anche individuando, in quel momento, i soggetti obbligati, tale non potendo più essere la società che con la retrocessione dell’azienda si è resa estranea agli effetti di quell’originario rapporto obbligatorio.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36350/2018 R.G. proposto da : NOSCHESE MICHELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO CAPECE ; -ricorrente- contro NATURALIS S.R.L. (già MOLINI E PASTIFICI DI SALERNO S.R.L.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, e lettivamente domiciliata in ROMA , V IA PIEMONTE N. 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA,rappresentata e difes a dall'avvocato SEBASTIANO SALLEMI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 292/2018,depositata il 04/06/2018 , R.G.N. 665/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Salerno con la sentenza n. 292/2018 aveva rigettato gli appelli proposti da Noschese Michele nei confronti di Molini e Pastifici di Salerno srl, ora Naturalis srl, avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva, con distinte decisioni, accolto le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dalla società Molini per le somme richieste a titolo di integrazione trattamento in CIG ovvero integrazione trattamento in mobilità, chiarendo che le spettanze azionate dal Noschese si fondavano su un accordo intervenuto tra lo stesso e la Antonio Amato e C.
Spa e che la opponente Molini, affittuaria della azienda Antonio Amato per il periodo 2.2.2011-17.11.2011, era obbligata al rispetto di tale patto sino alla cessione-affitto dell’azienda avvenuta il 17.11.2011. Il tribunale, con diverse pronunce, anche relative alle spese, aveva quindi accolto l’opposizione della Molini per le somme relative al periodo successivo alla cessione. La corte territoriale riunite tutte le cause, confermava detta statuizione, escludendo in primis l’esistenza di giudicati esterni vincolanti relativi a taluni decreti ingiuntivi non opposti; quanto all’accordo intervenuto tra Noschese e la Amato spa, con cui quest’ultima si impegnava a integrare il trattamento da attribuire al lavoratore in caso di cassa integrazione o mobilità, riteneva che non fosse opponibile al soggetto affittuario (la Naturalis) per le integrazioni maturate successivamente alla cessione.
Valutava quindi che, a seguito della retrocessione dell’azienda, avvenuta a seguito del fallimento della Amato spa cui era seguita la cessazione dell’affitto e la retrocessione alla curatela del fallimento, la mancata operatività dell’accordo in questione, dovesse far escludere la solidarietà della Naturalis rispetto ai crediti per integrazione salariale vantati dal lavoratore rispetto alla originaria datrice di lavoro maturati successivamente alla retrocessione. Avverso detta decisione il ricorrente proponeva tre motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso Naturalis spa.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per aver, la corte di merito, escluso la responsabilità solidale della società Molini e Pastifici di Salerno per tutti i crediti vantati dal lavoratore, Noschese, in ragione dell’accordo individuale del 14-28.5.2009 intervenuto. Il ricorrente sosteneva che nel caso di specie, in forza del contratto di affitto stipulato tra la Antonio Amato spa e la società Molini, tutte le obbligazioni della prima dovessero intendersi trasferite all’azienda conduttrice ivi compreso l’accordo individuale originariamente assunto con il lavoratore circa l’integrazione retributiva pattuita. 2)-Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo quale la cessazione del rapporto di lavoro con la Molini in data 5.9.2011, antecedentemente alla retrocessione.
Ciò, a giudizio del ricorrente, rendeva unico obbligato per l’integrazione in questione solo la società Molini. I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Occorre preliminarmente ripercorrere i tratti significativi della vicenda in esame. Nel maggio 2009 il ricorrente e il datore di lavoro, Antonio Amato spa, stipulavano un accordo con cui quest’ultima si impegnava a integrare il trattamento da attribuire al lavoratore in caso di cassa integrazione o mobilità; in data 21.1.2011 la Antonio Amato stipulava un contratto di affitto azienda con la RO.MA Immobiliare srl , poi divenuta Molini e Pastifici di Salerno srl ora Naturalis srl; a seguito del fallimento della società Antonio Amato tale contratto di affitto si era risolto con retrocessione dell’azienda alla curatela delfallimento in data 17.11.2011.
In virtù del disposto dell’art. 2112 c.c., applicabile al caso in esame trattandosi di ipotesi, quale l’affitto di azienda, espressamente prevista dalla norma, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i creditiche il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Dal tenore della disposizione si deve escludere, pertanto, la responsabilità del cedente per crediti del lavoratore maturati successivamente alla cessione. Nel caso in esame è rivendicato dal lavoratore il pagamento delle integrazioni salariali, di cui all’Accordo individuale richiamato, maturate successivamente alla retrocessione; per queste ultime invero, non puo’ coinfigurarsi la responsabilità solidale della Naturalis ( già società Molini) poiché, pu r in origine trasferitasi l’obbligazione sorta con l’accordo individuale a seguito del contratto di affitto azienda, la stessa non è piu’ opponibile alla società retrocedente ( Naturalis) per i crediti sorti e maturati successivamente alla retrocessione.
Con tale ultimo passaggio l’originario accordo individuale cessa di avere effetti obbligatori e di responsabilità solidale nei confronti della società affittuaria per crediti del lavoratore successivi al momento della retrocessione. La censura pertanto non coglie appieno la ratio decidendi perché la Corte non ha messo in discussione la responsabilità solidale tra il cessionario e il cedente anche in ipotesi di retrocessione dell'azienda, ma ha limitato tale solidarietà alla maturazione dei debiti relativi alperiodo in cui il soggetto è stato alle dipendenzedel cessionario, nel senso che non risponde dei debiti successivi alla cessazione del rapporto di lavoro e che il lavoratore contrae con il cedente.
In altri termini, la solidarietà vale per i debiti esistenti non anche per i debiti futuri (Cassazione 8756/ 2014) e il ricorrente non censura il decisum della Corte ( espress o nel primo periodo di pagina 9 ), che trova sostegno nella giurisprudenza di questa Corte. In tale quadro a nulla rileva la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla retrocessione poiché ciò che assume rilievo, come detto, è il momento di maturazione del credito del lavoratore che fa emergere l’operatività dell’accordo individuale anche individuando, in quel momento, i soggetti obbligati, tale non potendo più essere la società che con la retrocessione dell’azienda si è resa estranea agli effetti di quell’originario rapporto obbligatorio.
I motivi devono essere rigettati. 3)-Altresì infondata è da ritenersi la terza censura relativa alla dedotta violazione degli artt. 2909 c.c. e 647 c.p.c.per non aver, la corte di merito, ritenuto che i decreti ingiuntivi non opposti non costituissero cosa giudicata. Deve chiarirsi che i decreti ingiuntivi in questione erano attinenti a somme relative a periodo in cui era ancora in essere il contratto di affitto ed in quanto tali erano riferibili alla società affittuaria ed alla responsabilità solidale della stessa in ragione del disposto del richiamato art. 2112 c.c. Tale essendo la ragione dell’obbligazione in questione e la ragione della mancata opposizione alle somme a tale titolo ingiunte, appare chiaro come non possano tali decreti ingiuntivi costituire cosa giudicata avendo ratio e soggetti obbligati differenti rispetto a quello in questa sede invocati.
Da ultimo deve ritenersi disattesa (oltre che assorbita) l’eccezione del controricorrente sulla tardività del ricorso notificato il 4.12.2018 rispetto alla sentenza pubblicata il 4.6.2018. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione al procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari