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Ordinanza — n. 14233/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, reinstating daily salary cap for 'quota B' pension of show workers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14233/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding the pension calculation for show workers. The lower court had incorrectly excluded the daily salary cap from the 'quota B' pension calculation, applying it only to the 'quota A'. The court ruled that the statutory limit remains valid for the entire pension structure and was not implicitly repealed by subsequent legislation. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a new calculation including the cap.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7 del DPR n. 1420/1971; Art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 182/1997: The daily salary cap for pensionable earnings established by the 1971 decree remains applicable to the 'quota B' of the pension for show workers and has not been abrogated by subsequent regulations.

Parole chiave

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pension quota B show workers daily salary cap tacit repeal INPS pension fund aliquota della rendita d'invalidità rendita straordinaria senza limite di reddito limite di reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7 del DPR n. 1420/1971
25996/2020 lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
Art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 182/1997
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 36056 del 2022
Cass. nr. 38018 del 2022
Cass. nr. 38018 del 2022; Cass.
Cass. nr. 870 del 2023
38018 del 2022; Cass. nr. 870 del 2023;Cass.
Cass. nr. 1775 del 2023
870 del 2023;Cass. nr. 1775 del 2023) 9.
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25996/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (quale successore ex lege dell'E.N.P.A.L.S. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO,LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente- contro TESTI FABIO; -intimato- avverso la sentenza n. 455/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il05/02/2020 R.G.N. 55/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato all’odierna parte intimatala «quota B» del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i R.G.N. 25996/2020 lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Ha ritenuto la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della «quota A» del trattamento di quiescenza mentre non fosse più vigente per la «quota B», regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, nr. 182;

2. avverso la sentenza, l’Inps ricorre con un motivo , illustrato con memoria; 3. è rimasto intimato Fabio Testi. CONSIDERATO CHE:

4. con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. nr. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. nr. 182 del 1997. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del «massimale pensionabile», a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la «quota B» della pensione;

5. il motivo è fondato ed il ricorso va accolto ;

6. la questione giuridica devoluta alla Corte riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l'Inps (subentrato all'Enpals), e in particolare la determinazione della «quota B» del trattamento pensionistico, relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio1993;

7. nello specifico , vi è controversia sul permanere o meno del limite relativo alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui alD.P.R. nr. 1420 del 1971, art. 12, comma 7;

8. la questione è stata recentemente affrontata dalla Corte, con l’affermazione del principio che segue: « In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella R.G.N. 25996/2020 determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» ( così Cass. nr. 36056 del 2022; tra le altre:

Cass. nr. 38018 del 2022; Cass. nr. 870 del 2023;Cass. nr. 1775 del 2023) 9. a detto principio il Collegio ritiene di dare continuità condividendo le argomentazioni motivazionali che sorreggono la decisione e che sono da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att. cod.proc.civ.; 10.la sentenza impugnata, invece, non si è attenuta al principio su esteso; va , pertanto, cassata e la causa va ri nviata alla C orte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello d