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Ordinanza — n. 14202/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding salary conservation after transfer, ruling seniority is not an absolute right without economic benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14202/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by four female employees against the Ministry of Economic Development following their transfer from the IPI. The workers argued that the Ministry failed to conserve their specific salary components and seniority, while the Ministry contended that only existing economic rights are preserved upon transfer. The court held that seniority alone does not constitute a right enforceable against a new employer unless it correlates with specific economic benefits, thus dismissing the claim for reconstructed career paths.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 20 d.l. 78/2010; Art. 31 d.lgs. 165/2001; Art. 2112 c.c.: Upon transfer of employment, seniority is not an absolute right enforceable against the new employer unless it correlates with specific economic benefits already entered into the worker's patrimony.

Parole chiave

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employment transfer salary conservation seniority rights economic benefits labor law appeal pensione alimentare d'indigenza riduzione del contributo di mantenimento restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 20 d.l. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, d.l.
Art. 31 d.lgs. n. 165/2001
112/2010, dell’art. 31 del d.lgs.
Art. 2112 c.c.
165/2001, dell’art. 2112 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
2.1.Tali motivi sono inammissibili, perché – a differenza di quel che vale per la contrattazione collettiva nazionale (art. 360, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
2.1.Tali motivi sono inammissibili, perché – a differenza di quel che vale per la contrattazione collettiva nazionale (art. 360, comma 1, n.
Art. 1362 e segg. c.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
0 00 ,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R.
art. 2112 c.c
165/2001, dell’art. 2112 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 641/2022
23987/2022, che richiama anche Cass. n. 641/2022).
Cass. n. 23987/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20991/2017 R.G. proposto da FERRI ROBERTA, MORO SILVIA, PEROTTI CRISTINA E MURA MONICA, elettivamente domiciliat e in R oma , via delle Tre Madonne n. 8, presso lo studio dell’avv. Domenico De Feo, che lerappresenta e difende -ricorrenti e controricorrenti incidentali - contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lorappresenta e difende ex lege -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 935/2017 depositata il 13/3/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023dal Consigliere Andrea Zuliani.FATTI DI CAUSA Le ricorrenti indicate in epigrafe, assunte a tempo indeterminato dall’Istituto per la Promozione Industriale (IPI), passarono alle dipendenze del Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della soppressione dell’ IPI in forza del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2010.

Convennero quindi in giudizio il nuovo datore di lavoro, contestando il criterio adottato per il calcolo della retribuzione loro spettante in base al principio di conservazione del trattamento economico goduto presso l’ente di provenienza e chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle differenze conseguenti al mancato riconoscimento, nell’assegno perequativo ad personam , di alcune specifiche voci de gli emolumenti da loro percepit i al momento della cessione del rapporto di lavoro (premio di produttività, quota a carico dell’IPI del fondo integrativo di previdenza complementare, premio annuale 2010 relativo alla Cassa di Assistenza Asfalisis, premi annuali 2010 relativi alla polizza caso morte e alla polizza infortuni, indennità di mensa, anzianità di servizio maturata).

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma , in funzione di giudice del lavoro, accolse parzialmente l e domande, condannando il Ministero a pagare a ciascuna ricorrentegli importi rispettivamente accertati come dovuti. Il Ministerosi rivolse quindi alla Corte d’Appello di Roma, che accolse nel merito l’impugnazione, respin gendo la domanda dellelavoratrici. Contro la sentenza della corte territoriale le lavo ratrici hanno proposto ricorso per cassazione a rticol ato in cinque motivi. Il Ministero si è difes o con controricorso , proponendo anche ricorso incidentale condizionato per ribadire l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice or dinario in favore del giudice amministrativo.

Le ricorrenti ha nno depositato controricorso al ricorso incidentale e hanno anche prodotto memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010, dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2112 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 202 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 3, comma 576, l. n. 537/1993 e dell’art. 1, comma 226, l. 266/2005 , dell’art. 14, comma 15, del d.l. n. 98/2011». 1.1.

Si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto irrilevante l’accertamento della natura di ente pubblico o privato dell’IPI al fine di valutare la natura fissa e continuativa delle voci da computare nell’assegno ad personam, in applicazione della disciplina speciale contenuta nell’art. 7 del d.l. n. 78 del 2010 . Le ricorrenti sostengono, invece, che il riconoscimento della natura di ente pubblico dell’IPI comporta l’applicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, con esso, dell’art. 2112 c.c., ivi richiamato, in forza del quale sussiste l’obbligo del datore di lavoro cessionario di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, che vengono sostituiti da altri applicabili all’impresa del cessionario.

Nel ricorso si considera del tutto errato il riferimento, nella sentenza impugnata, alla disciplina contenuta negli artt. 200 e 202 del T.U. del Pubblico Impiego (d.P.R. n. 3 del 1957)che riguarda, invece, la diversa materia deic.d. passaggi di carriera nella pubblica amministrazione.1.2.Sebbene sia corretto il rilievo della non pertinenza, nel caso di specie, degli artt. 200 e 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, il motivo è comunque infondato. 1.2.1. Questa C orte ha già affrontato la medesima questione in controversie del tutto analoghe alla presente, affermando principi cui si intende dare continuità (Cass. nn. 641/2022; 23987/2022). 1.2.2.

Non è in discussione la natura di ente pubblico del soppresso Istituti per la Promozione Industriale ( natura, del resto, più volte affermata in altre decisioni della stessa Corte d’Appello di Roma, come riferito nella motivazione della sentenza qui impugnata), ma soltanto l’interpretazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 70 del 2010, che riconosce a i dipendenti del s oppresso IPI il diritto di conserva re « il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento » .

La disposizione aggiunge che «Nel caso in cui [tale trattamento economico] risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione, [ i dipendenti] percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti». Tale disciplina rappresenta lex specialis rispetto alla regola generale contenuta nell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui incipit è esplicito nello stabilire che sono «Fatte salvele disposizioni speciali». 1.2.3.

Ebbene, l ’art. 7, comma 20, « richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001) nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione “base” del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro e alla professiona lità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività “ particolarmente disagiate, ovvero pericolose odannose per la salu te ” (art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis); la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza;ne discende che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell’an e nel quantum; il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita»(Cass. n. 641/2022). 1.2.4.

La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione di tali principi, negando l’inserimento nell’assegno ad personam dovuto alle ricorrenti delle voci degli emolumenti percepiti presso l’IPI per le quali, motivatamente, non ha ravvisato le necessarie caratteristiche di fissità e continuatività o, addirittura, la stessa natura di retribuzione. Del premio di produttivitàla corte territoriale ha rilevato il carattere «strettamente incentivante , in funzione specifica dei risultati raggiunti». Dei contributi al fondo integrativo di previdenza e alla cassa Asfalisis ha osservato la natura non retributiva, ma previdenziale.

Con riguardo ai premi per le polizze infortuni e morte , ha valorizzato la natura di fringe benefitcon funzione meramente assicurativa e non retributiva. Analogamente « nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione del buono pasto ha carattere assistenziale, è legata ad una particolare articolazione dell’orario di lavoro e non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro » ( Cass.n. 641/2022, che cita, a sua volta, Cass. nn. 8968/ 2021 e 31137/2019).

2. I motivi secondo , terzo e quarto (questi ultimi due erroneamente numerati in ricorso come quarto e quinto) ripetono in rubrica le medesim e c ensur e , integrandol e con la denuncia della diretta «violazione e falsa applicazione» delle disposizioni del contratto collettivo aziendale per il personale dipendente dell’IPI che prevedevano i premi e le indennità oggetto di contestazione (artt. 48 e 50). 2.1.Tali motivi sono inammissibili, perché – a differenza di quel che vale per la contrattazione collettiva nazionale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) – rispetto alla contrattazione collettiva aziendale «il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei limiti ora previsti dallemodifiche di cui d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezzadella motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa» (Cass. n. 641/2022 , che riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte).

3. Il quint o motiv o (erroneamente numerato in ricorso come sesto) è anch’esso rubricato come il primo («violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20,d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010, dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001e dell’art.2112 c.c.;violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 202 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 3, comma 576, l. n. 537/1993 e dell’art. 1, comma 226, l. 266/2005. D ell’art. 14, comma 15, del d.l. n. 98/2011»), ma si concentra sul mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio. 3.1.Il motivo è infondato, perché « ― anche nei casi in cui si applica l’articolo 31 d.lgs n. 165/2001― questa Corte ha chiarito che l’anzianità di servizio di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore da lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il mancatoriconoscimento della pregressa anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito.

L’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l ’ ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative» (Cass. n. 23987/2022, che richiama anche Cass. n. 641/2022).

4. Non occorre esam inare il ricorso incidentale del Ministero, che rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale, in quanto proposto soltanto in via condizionata per l’ipotesidi accoglimento di quest’ultimo.

5. Respinto il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorsoprincipale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna le ricorrent i principal i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4 . 0 00 ,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrent i principa