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Ordinanza — n. 14199/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14199/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14199/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19116/2017 R.G. proposto da : Davide CARELLI, elettivamente domiciliato in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell’avv . Dorangela D i S tefano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che l a rappresenta e difende ex lege -controricorrente – avverso la Sentenza della CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 9/2017 depositata il3/2/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023 dal Consigliere ANDREA ZULIANI; rilevato parte ricorrent e ha depositato dichiarazion e di rinuncia al ricorso, notificataall’Agenzia delle Entrate e d a questa accettata ; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., non si dà luogo a provvederesulle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14199/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : Davide CARELLI, elettivamente domiciliato in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell’avv . Dorangela D i S tefano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che l a rappresenta e difende ex lege -controricorrente – avverso la Sentenza della CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 9/2017 depositata il3/2/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023 dal Consigliere ANDREA ZULIANI; rilevato parte ricorrent e ha depositato dichiarazion e di rinuncia al ricorso, notificataall’Agenzia delle Entrate e d a questa accettata ; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., non si dà luogo a provvederesulle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

Parole chiave

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proseguimento dell'erogazione delle prestazioni assistenza sociale retroattiva continuazione dell'esecuzione restituzione di prestazioni complementari caso di rigore economico revoca del gratuito patrocinio
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19116/2017 R.G. proposto da : Davide CARELLI, elettivamente domiciliato in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell’avv . Dorangela D i S tefano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che l a rappresenta e difende ex lege -controricorrente – avverso la Sentenza della CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 9/2017 depositata il3/2/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023 dal Consigliere ANDREA ZULIANI; rilevato parte ricorrent e ha depositato dichiarazion e di rinuncia al ricorso, notificataall’Agenzia delle Entrate e d a questa accettata ; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., non si dà luogo a provvederesulle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del processo