Cassation court allows INPS appeal, ruling the daily pensionable income cap applies to both pension quotas for show workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding a show worker's pension. The lower court had incorrectly excluded the daily income cap from the 'quota B' calculation, applying it only to the 'quota A'. The court ruled that the statutory limit remains valid for the entire pension calculation, rejecting the argument of tacit abrogation. Consequently, the appealed judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal for a new liquidation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, co. 7 DPR 1420/1971; Art. 4, co. 8 D.Lgs. 182/1997: The daily pensionable income ceiling established for show workers applies to the calculation of both pension quotas and has not been tacitly abrogated by subsequent legislation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27454/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, CALIULO LUIGI, CARCAVALLO LIDIA e PATTERI ANTONELLA -ricorrente- contro AGOSTINUCCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CENEDA, 8, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di D'APPELLO ROMA n.128/2018,depositata il 22/03/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. CONSIDERATO CHE: La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato al pensionato in epigrafe la "quota B" del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Riteneva la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Avverso la sentenza, Inps ricorre per un motivo, cui la controparte resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. RITENUTO CHE: Con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. n. 182 del 1997, per avere la corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del "massimale pensionabile", a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la "quota B" della pensione.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. Lav. Sentenza n. 36056 del 9 dicembre 2022, n. 1775 dell’11 gennaio 2023, ed altre numerose successive conformi) che nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997. Né le deduzioni sviluppate in memoria dal controricorrente, in relazione alla diversa rilevanza dei distinti tetti di retribuzione imponibile previsti dalla disciplina, appaiono prive di pregio, essendo già state considerate e disattese nella richiamata sentenza (v. in particolare paragrafi 19 e ss.). La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di