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Sentenza — n. 14195/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Social Security Court dismisses INPS appeal regarding capital income exclusion from self-employed contribution base.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14195/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that excluded capital income from the social security contribution base. The INPS argued for inclusion of all business income, while the appellant contended that profits from passive shareholding in limited liability companies should remain excluded. The court upheld the exclusion because the appellant did not perform any labor within the companies, confirming that only active business income qualifies for mandatory social security contributions.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis legge 438/1992; Art. 55 DPR 917/1986: For self-employed individuals, the contribution base includes only active business income derived from entrepreneurial activity, excluding passive capital income from shareholding without labor performance.

Parole chiave

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social security contributions capital income exclusion self-employed status passive shareholding labor performance requirement INPS contribution base limited liability company responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis legge 438 del 1992
Art. 55, d.P.R. n. 917/1986
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

Giurisprudenza citata

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Sez. Lav., ordinanza n. 11008 del 2021
Cass. n. 21540 del 2019
917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (anche Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass.
Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020
21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 29570-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 29570/2018 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU contro ORLANDO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NISIO 57, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LINCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRUCCIO CENTONZE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 209/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/04/2018 R.G.N. 447/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza del 22 marzo 2023 – Pres. Berrino, rel. Buffa – rg. 29570/18 - causa numero 15 FATTI DI CAUSA Con sentenza del 5.4.18, la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 2016 del tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione ad avviso di addebito per contributi gestione commercianti richiesti dall’INPS in relazione a redditi da partecipazione del contribuente al capitale di due società a responsabilità limitata.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che andavano esclusi dalla base contributiva gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società di capitali (che secondo il t.u.i.r. vanno distinti dai redditi di impresa), tanto più che era pacifico che il contribuente non aveva svolto attività lavorativa nelle società. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Il collegio, all’esito della camera di consiglio, ha riservato di depositare il provvedimento entro il termine di giorni sessanta dall’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 3 bis legge 438 del 1992, per non avere la corte territoriale incluso tutti i redditi percepiti nella base contributiva utile. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che è pacifico che l'Inps pretende la contribuzione a percentuale, calcolando la stessa sulla totalità dei redditi, mentre non è mai stato neppure allegato lo svolgimento di attività lavorativa del contribuente nella società. Ciò posto, questa Corte ha già chiarito (Sez. Lav., ordinanza n. 11008 del 2021) che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve sì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (anche Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020).

Il detto principio va confermato anche in questa sede, posto che nel caso di specie non vi è alcuna correlazione tra il reddito percepito e la contribuzione (che, ancorché autonoma, ha in ogni caso nella prestazione lavorativa il proprio necessario presupposto), trattandosi solo di utili di una società di capitali senza alcuna prestazione lavorativa per la stessa. Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esistenza di pronunce non omogenee, come richiamate dall’ordinanza interlocutoria n. 3158 del 2022.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso, compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis