Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital gains from passive shareholding are excluded from self-employed contribution base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a lower court decision that excluded capital gains from the contribution base of a self-employed individual. The court found the INPS failed to prove the applicant performed any labor within the company, noting that passive shareholding yields are distinct from business income. Consequently, the court dismissed the appeal, reaffirming that contribution bases must reflect actual labor activity rather than mere capital participation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis legge 438/1992; Art. 55 DPR 917/1986: Self-employed individuals must include all business income in their contribution base, but passive capital gains from shareholding without labor performance are excluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 9197-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 9197/2017 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU contro ZEPPIERI ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato SEVERINO GRASSI, rappresentato e difeso dall'avvocato OSVALDO GALIZIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 995/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/11/2016 R.G.N. 852/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza del 22 marzo 2023 – Pres. Berrino, rel. Buffa – rg. 9197/17 - causa numero 14 FATTI DI CAUSA Con sentenza del 24/11/16 la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 3/9/15 del tribunale di Pescara, che aveva accolto l'opposizione ad avviso bonario di pagamento per contributi gestione commercianti richiesti dall’INPS in relazione a redditi da partecipazione del contribuente al 50% del capitale di una società a responsabilità limitata.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che andavano esclusi dalla base contributiva gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società di capitali (che secondo il t.u.i.r. vanno distinti dai redditi di impresa), tanto più che era pacifico che il contribuente non aveva svolto attività lavorativa nella società. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il contribuente. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il collegio, all’esito della camera di consiglio, ha riservato di depositare il provvedimento entro il termine di giorni sessanta dall’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 3 bis legge 438 del 1992, per non avere la corte territoriale incluso tutti i redditi percepiti nella base contributiva utile. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che l'Inps pretende la contribuzione a percentuale, calcolando la stessa sulla totalità dei redditi percepiti dal contribuente, mentre non è mai stato neppure allegato lo svolgimento di attività lavorativa del contribuente nelle società.
Ciò posto, questa Corte ha già chiarito (Sez. Lav., ordinanza n. 11008 del 2021) che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve sì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (anche Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020).
Il detto principio va confermato anche in questa sede, posto che nel caso di specie non vi è alcuna correlazione tra il reddito percepito e la contribuzione (che, ancorché autonoma, ha in ogni caso nella prestazione lavorativa il proprio necessario presupposto), trattandosi solo di utili di una società di capitali senza alcuna prestazione lavorativa per la stessa. Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esistenza di pronunce non omogenee, come richiamate dall’ordinanza interlocutoria n. 3158 del 2022.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso, compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 b