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Ordinanza — n. 14175/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14175/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14175/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24423/2019 R.G. proposto da : COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA POMPEO MAGNO, n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA , che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro MOSCATELLI CARLINO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA DI PANGRAZIO, PASQUALE MARIA CRUPI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 554/2019,depositata il 13/02/2019 , R.G.N. 3648/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14175/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso detta decisione proponeva ricorso la società con unico motivo, cui resisteva con controricorso Moscatelli Carlino. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- E’ denunciata, con articolata censura, la violazione e falsa applicazione dell’art.3, d.l.n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984 e degli artt. 1321, 1362 c.c. e segg. e1372 c.c. ( art. 360 co.1, n. 3 c.p.c.) La società censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale afferma che dal disposto di cui all' art. 3 del D.L. n. 726/1984, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, deriva il diritto del signor Moscatelli Carlino a percepire l'emolumento retributivo denominato ERS.

Parole chiave

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disposizioni sul trattamento economico retribuzione del lavoratore dipendente restituzione dell'indennità per lavoro ridotto retribuzione mensile riposo compensativo adattamento delle retribuzioni
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24423/2019 R.G. proposto da : COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA POMPEO MAGNO, n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA , che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro MOSCATELLI CARLINO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA DI PANGRAZIO, PASQUALE MARIA CRUPI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 554/2019,depositata il 13/02/2019 , R.G.N. 3648/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE; FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 554/2019 aveva rigettato l’appello proposto da Cotral spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva dichiarato il diritto di Moscatelli Carlino Franco a percepire l’elemento retributivo denominato ERS ed aveva condannato la società a pagare le differenze retributive cosi’ maturate. La Corte territoriale riteneva che il predetto emolumento, previsto dalla disposizione di cui all'art. 3, d. I. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984,con riguardo ai dipendenti in forza all’entrata in vigore al momento della norma, fosse da applicarsi anche ai lavoratori che in quel momento prestavano lavoro per la società ma in virtù di contratto formazione lavoro successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, e ciò in ragione della equiparazione della anzianità di servizio in CFL con quella ordinaria.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la società con unico motivo, cui resisteva con controricorso Moscatelli Carlino. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- E’ denunciata, con articolata censura, la violazione e falsa applicazione dell’art.3, d.l.n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984 e degli artt. 1321, 1362 c.c. e segg. e1372 c.c. ( art. 360 co.1, n. 3 c.p.c.) La società censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale afferma che dal disposto di cui all' art. 3 del D.L. n. 726/1984, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, deriva il diritto del signor Moscatelli Carlino a percepire l'emolumento retributivo denominato ERS.

Le doglianze sono fondate. Deve darsi continuità al più recente indirizzo espresso da questa Corte, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto (v. Cass. n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821 del 2021), che, consolidando un precedente orientamento (Cass. nn. 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014, decisioni adottate nei confronti dell'ANM, nonché, nello stesso senso, Cass. nn. 34358/2019; 34357/2019 emesse nei confronti di altre aziende autoferrotranviarie), ha affermato che non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in I. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, - che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell'anzianità di servizio.

Nella specie non si dubita che l'emolumento in esame sia stato previsto "nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione", con l'intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicchè l'elemento mensile consolidato denominato "Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)" non è fondato direttamente sul computo dell'anzianità di servizio, bensì è "determinato per confluenza" dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di "premi, compensi ed indennità di origine aziendale" diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo ( in tal senso anche Cass. n.36926/2021).

Per quanto detto la sentenza impugnata non è conforme ai princìpi stabiliti dalle pronunce prima richiamate e la pretesa dei lavoratori risulta infondata. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell'art. 384, cc. 2, c.p.c., con la pronuncia di rigetto dell'originaria domanda proposta da Franco Moscatelli Carlino. Le spese di lite dell'intero processo possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione della complessità della fattispecie da rapportare alle oscillazioni giurisprudenziali che si sono consumate nel corso del tempo impiegato per il giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnat