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Ordinanza — n. 14130/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14130/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14130/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3554/2022 R.G. proposto da : avv. Peppino LONETTI e Rossella LONETTI, quali difensori di Filippo NICO,elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Roma, via Livornon. 42 -ricorrenti - contro Azienda USL RM A, -intimata - per la correzione dell’errore materiale nell’ordinanza di questa Corten. 13613/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/3/2023dal Consigliere Andrea Zuliani rilevato che: i ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata ordinanza, osservando che il controricorrente da loro assistito ha ottenuto, insieme al rigetto del ricorso,la condanna della ricorrente Azienda USL RM A alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità , senza indicazione nel dispositivo della distrazione in favore dei difensori, che pure era stata richiesta nel controricorso; in esito al provvedimento interlocutorio adottato nella camera di consiglio del 13/4/2022, i ricorrenti hanno documentato l’impossibilità di procedere alla notificazione del ricorso anche nei confronti del loro cliente, nel frattempo deceduto; ritenuto che:

Regesto Legislator

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art. 391 - bis c.p, art. 93 c.p; Ordinanza — n. 14130/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : avv. Peppino LONETTI e Rossella LONETTI, quali difensori di Filippo NICO,elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Roma, via Livornon. 42 -ricorrenti - contro Azienda USL RM A, -intimata - per la correzione dell’errore materiale nell’ordinanza di questa Corten. 13613/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/3/2023dal Consigliere Andrea Zuliani rilevato che: i ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata ordinanza, osservando che il controricorrente da loro assistito ha ottenuto, insieme al rigetto del ricorso,la condanna della ricorrente Azienda USL RM A alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità , senza indicazione nel dispositivo della distrazione in favore dei difensori, che pure era stata richiesta nel controricorso; in esito al provvedimento interlocutorio adottato nella camera di consiglio del 13/4/2022, i ricorrenti hanno documentato l’impossibilità di procedere alla notificazione del ricorso anche nei confronti del loro cliente, nel frattempo deceduto; ritenuto che:

Parole chiave

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correzione di errore materiale condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione esame di cassazione anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 391 - bis c.p
art. 93 c.p
Peppino Lonetti e Rossella Lonettiex art. 93 c.p.c.» ; nulla per le spese del presente procedimento, di natura non contenziosa, dandosi altresì atto che non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3554/2022 R.G. proposto da : avv. Peppino LONETTI e Rossella LONETTI, quali difensori di Filippo NICO,elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Roma, via Livornon. 42 -ricorrenti - contro Azienda USL RM A, -intimata - per la correzione dell’errore materiale nell’ordinanza di questa Corten. 13613/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/3/2023dal Consigliere Andrea Zuliani rilevato che: i ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata ordinanza, osservando che il controricorrente da loro assistito ha ottenuto, insieme al rigetto del ricorso,la condanna della ricorrente Azienda USL RM A alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità , senza indicazione nel dispositivo della distrazione in favore dei difensori, che pure era stata richiesta nel controricorso; in esito al provvedimento interlocutorio adottato nella camera di consiglio del 13/4/2022, i ricorrenti hanno documentato l’impossibilità di procedere alla notificazione del ricorso anche nei confronti del loro cliente, nel frattempo deceduto; ritenuto che:

«in caso di omessa pronuncia, ricorrente nella specie, sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c . p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell ’ art. 391 - bis c.p.c., anche nei confronti delle pronuncedella Corte di cassazione» (Cass.

S.U. n. 22400/2018, che richiama altri precedenti conformi); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che l’ordinanza di questa Corte n. 13613 del 20 20 , depositata il 2 /7/2020 , sia corretta aggiungendo , nel disposit iv o , dopo le parole «e accessori come per legge», le parole «da distrarsi in favoredegli avv. Peppino Lonetti e Rossella Lonettiex art. 93 c.p.c.» ; nulla per le spese del presente procedimento, di natura non contenziosa, dandosi altresì atto che non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte: dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13613 del 2020, depositata il 2/7/2020, sia corretta aggiungendo , nel dispositivo, dopo le parole «e accessori come per legge», le parole «da distrarsi in favore de gli avv. Peppino Lonetti e Rossella Lonettiex art. 93 c.p.c.» ; dispone inoltre che la correzione sia annotata, a cura della cance