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Ordinanza — n. 14124/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14124/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14124/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il Tribunale di Bologna, in un processo promosso da Elisabetta Errante Serra per ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego, da parte della Prefettura, di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza nonché di quello, consequenziale, di decadenza dalla nomina di agente di polizia locale con risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente con l’Unione dei Comuni di Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., per la portata pregiudiziale, con efficacia vincolante, del giudizio recante n. 12919/2021 R . G . dinanzi al Tar Emilia-Romagna sulla legittimità dei ridetti provvedimenti;

Regesto Legislator

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art. 295 cod. proc. civ, art. 380-ter cod. proc. civ, art. 329 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 14124/2023 — snciv · Corte di Cassazione: in quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (Cass.,Sez. U., 14/12/2020, n. 28383).

Parole chiave

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sospensione delle indennità di disoccupazione agente di polizia licenziamento del pubblico dipendente cessazione dell'attività lucrativa divieto di esercizio della professione incapacità di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 295 cod. proc. civ
art. 380-ter cod. proc. civ
entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-ter cod. proc. civ.;
art. 329 cod. proc. civ
( non suscettibile di ulteriore impugnazione stante il giudicato interno sulla giurisdizione), è in facoltà delle parti riassumere il giudizio sospeso; peraltro, l’effetto del giudicato nella causa ritenuta pregiudiziale si è altresì verificato, ex art. 329 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, n. 7207/2005
2704/2005, Cass., Sez. L, n. 7207/2005);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 9742/2017proposto da: SERRA ERRANTE ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S . BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO, rappresentat a e difesadall'avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI; -ricorrente- Contro UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO e SAMOGGIA, in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BARONE CRISTINA e SCARPIELLO FRANCESCA; -controricorrente - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di BOLOGNA resa nel proc. R.G. n. 2189/2021,depositata il 09/03/2022. Oggetto REGOLAMENTO DI COMPETENZA R.G.N.9742/2022 Cron. Rep. Ud.03/05/2023 CC Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:

1. il Tribunale di Bologna, in un processo promosso da Elisabetta Errante Serra per ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego, da parte della Prefettura, di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza nonché di quello, consequenziale, di decadenza dalla nomina di agente di polizia locale con risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente con l’Unione dei Comuni di Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., per la portata pregiudiziale, con efficacia vincolante, del giudizio recante n. 12919/2021 R . G . dinanzi al Tar Emilia-Romagna sulla legittimità dei ridetti provvedimenti;

2. avverso quest a statuizione Elisabetta Errante Serra ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la disposta sospensione; l’Unione dei Comuni ha depositato memoria ex art. 47, comma 5, cod. proc. civ., contestando il fondamento del ricorso;

3. il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, conclusioni comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-ter cod. proc. civ.;

5. nella sua memoria, l’Unione ha rappresentato che il processo ritenuto pregiudicante, già pendente innanzi al Tar e poi, a seguito di appello, dinanzi al Consiglio di Stato, è stato ormai definito da quest’ultimo con sentenza del 19 gennaio/28 marzo 2023 n. 3120, deducendo l’intervenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione.Ritenuto che:

1. nell'ipotesi in cui, disposta la sospensione del processo e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, il processo ritenuto pregiudicante venga deciso con sentenza passata in giudicato, il provvedimento di sospensione è da considerarsi superato per effetto della definitività del provvedimento adottato in ordine alla causa ritenuta pregiudiziale; tale nuova situazione determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione (Cass. Sez. U. 29/03/2013, n. 7932);

2. nella specie, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato del 28 marzo 2023, cit. ( non suscettibile di ulteriore impugnazione stante il giudicato interno sulla giurisdizione), è in facoltà delle parti riassumere il giudizio sospeso; peraltro, l’effetto del giudicato nella causa ritenuta pregiudiziale si è altresì verificato, ex art. 329 cod. proc. civ., a seguito di manifestazione da parte della partesoccombente ( vd. note illustrative dell’ Unione dei Comuni di Valli del Reno, Lavino e Samoggia) della volontà di non impugnare (Cass., Sez. 2-, n. 1823/2000, Cass., Sez. 3-, n. 2704/2005, Cass., Sez. L, n. 7207/2005);

3. orbene, il venir meno dell'interesse alla decisione di questa Corte comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto «l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo ‒ e alla domanda originariamente formulata ‒ che l'interesse va valutato» (Cass. , Sez. U. , 28/04/2017, n. 10553);4. a ciò aggiungasi il fatto ‒ preclusivo di ogni ulteriore discussione sull'argomento – che la ricorrente, a fronte di una specifica eccezione sollevata nella memoria difensiva avversaria, non ha neppure specificato quale interesse concreto possa continuare a vantare alla definizione del ricorso per regolamento di competenza su una questione ormai superata, perché la sua memoria difensiva del 21.4.2023 è (si noti) assolutamente silente sull'interesse concreto: trova allora applicazione anche l'altro principio, costantemente richiamato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione presuppone sempre un interesse concreto perché nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte (v. tra le tante, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3918 dell’11/02/2019, Sez. 1-, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017 Rv. 645194;

Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693);

5. non resta,pertanto, che dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

6. le spese di giudizio relative al presente regolamento sono rimesse al definitivo;

7. in quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (Cass.,Sez. U., 14/12/2020, n. 28383).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta