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Ordinanza — n. 14093/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows public employee's disciplinary appeal, ruling whistleblowing protected even if investigation failed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14093/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Brescia Court of Appeal's decision dismissing Ylenia Meini's appeal against a disciplinary sanction for abuse of official capacity. The court found that Meini's investigation into municipal documents, conducted outside her direct duties but related to her work environment, constituted a legitimate whistleblowing act protected by law. Consequently, the court annulled the sanction and ordered the municipality to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 54 bis, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001; The exemption from disciplinary liability for reporting illegal acts applies whenever the employee becomes aware of such acts in connection with their employment relationship, regardless of whether the reported conduct was discovered through casual observation or direct office duties, and irrespective of the outcome of the subsequent investigation.

Parole chiave

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public employee discipline whistleblowing protection abuse of office disciplinary exemption illegal conduct reporting trasferimento disciplinare mancanza di disciplina ufficio di controllo degli abitanti

Disposizioni normative citate

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Art. 54 bis, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001
CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis, d.lgs.
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Ordinanza — n. 10221/2026 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and infounded arguments regarding criminal liability.
Ordinanza — n. 41932/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against non-prosecution due to generic grounds and lack of specific prescription exclusion arguments.
Sentenza — n. 6143/2025 — snciv
Cassation court dismisses public employee's appeal regarding disciplinary sanction proportionality and procedural timeliness. The court rejects arguments challenging the disciplinary timeline and sanction severity. The court upholds the lower court's assessment of facts and legal application. The decision confirms the disciplinary procedure was timely and the sanction was appropriate. The court finds no error in the territorial court's reasoning. The appeal is dismissed due to lack of merit. The ruling affirms the finality of the disciplinary decision.
Sentenza — n. 8558/2023 — snciv
Court dismisses lawyer's appeal as disciplinary sanction extinguished by the statutory seven-year limitation period. The court ruled the limitation period had expired based on the date of the disciplinary decision. The court held that the limitation period for disciplinary actions against lawyers runs from the date of the disciplinary decision. The court established that the limitation period for disciplinary actions against lawyers runs from the date of the disciplinary decision. The court found the limitation period had expired based on the date of the disciplinary decision. The court held that the limitation period for disciplinary actions against lawyers runs from the date of the disciplinary decision.
Ordinanza — n. 44318/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal against acquittal for defamation, citing freedom of criticism and political context.

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26724-2017 proposto da: MEINI YLENIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIA LUCIANO; -ricorrente - contro COMUNE BRESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ROLFO, che lo rappresenta e difende Oggetto SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.26724/2017 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 CC unitamente agli avvocati ANDREA ORLANDI, FRANCESCA MONIGA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 65/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 450/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 21 giugno 2017, la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Brescia, rigettava la domanda proposta da Ylenia Meini nei confronti del Comune di Brescia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione irrogata alla Meini per abuso delle agibilità riconosciute dall’art. 54 bis, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001 al dipendente che intenda denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non riconducibile al disposto di cui all’art. 54 bis, commi 1 e 4 d.lgs. n. 165/2001 in modo da essere sottratto alla reazione disciplinare del soggetto datore, il comportamento della Meini consistito nell’acceso ingiustificato alla documentazione del settore demografico del Comune di Brescia non disponibile in ragione delle mansioni svolte presso quel settore ed a seguito del trasferimento al settore Sportello Unico per le Attività produttive, quando ha comunque proseguito nella propria personale attività di investigazione soprattutto in considerazione della verifica da parte dei destinatari delle segnalazioni della Meini dell’infondatezza delle stesse, derivandone la fondatezza dell’addebito di cui alla contestazione disciplinare elevata a carico della Meini; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Meini, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Brescia; - che entrambe le parti hanno poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa la non riconducibilità alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata, assumendo la ricorrenza nella specie di tutti i presupposti che, alla luce di quella, valgono a sottrarre la condotta del dipendente finalizzata alla denuncia di comportamenti illeciti rilevati nell’ambiente di lavoro alla reazione disciplinare del soggetto datore; - che il motivo risulta meritevole di accoglimento, tenuto conto di una lettura dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001 per la quale l’esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “in ragione del rapporto di lavoro”, ovvero che siano state apprese, non solo in ragione dell’ufficio rivestito ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate ed investe tutte quelle condotte, come nella specie la ricerca di documentazione a corredo della segnalazione inoltrata “extra moenia”, che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale (la ricorrente risulta essere stata assolta dall’imputazione di abuso di ufficio), siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, la cui legittimità non trova limite nella sua destinazione al superiore livello gerarchico dell’ufficio, imponendosi pertanto la remissione a quel livello di ogni verifica, né nell’esito negativo dell’accertamento a quel livello condotto, frustrandosi in tale ipotesi, fatta propria dalla Corte territoriale, per cui l’esonero da responsabilità risulti condizionato all’accertamento dell’illecito denunziato, l’obiettivo della norma di promuovere la collaborazione dei dipendenti nella repressione di tali condotte, bensì soltanto dall’intento calunnioso o diffamatorio sotteso alla segnalazione, nella specie palesemente escluso in sede giudiziaria; - che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di altri accertamenti in fatto, decisa nel merito con l’annullamento del procedimento e della sanzione irrogata, la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna del Comune di Brescia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il procedimento e la sanzione irrogata. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il Comune di Brescia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per co