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Ordinanza — n. 14088/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court upholds pension cap for 'quota B' of entertainment workers, remanding case for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14088/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the INPS's appeal regarding the calculation of the 'quota B' pension for entertainment workers, declaring the lower court's decision invalid. The INPS argued that the daily income cap established by the 1971 decree should apply to the entire pension, not just the 'quota A'. The court ruled that this limit remains valid for the 'quota B' portion, rejecting the lower court's finding of tacit abrogation. Consequently, the contested judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal of Rome for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 12, co. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; Art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997: The daily income cap for pensionable remuneration established for entertainment workers applies to the calculation of the 'quota B' of the pension and has not been tacitly abrogated by subsequent legislation.

Parole chiave

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pension quota B entertainment workers daily income cap tacit abrogation INPS appeal remand for retrial pensionable remuneration revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 12, co. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R.
Art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997
Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RITENUTO CHE: Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art.
Art. 112 c.p.c.
4 violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame da parte della corte territoriale delle censure formulate avverso la sentenza di primo grado in relazione alla richiesta condanna alla riliquidazione della pensione sulla base di contributi giornalieri maggiori.
art. 112 c.p
4 violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame da parte della corte territoriale delle censure formulate avverso la sentenza di primo grado in relazione alla richiesta condanna alla riliquidazione della pensione sulla base di contributi giornalieri maggiori.

Giurisprudenza citata

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Sez. Lav. Sentenza n. 36056 del 9 dicembre 2022
Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. Lav. Sentenza n. 36056 del 9 dicembre 2022, n.
n. 1775 dell'11 gennaio 2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28857/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI -ricorrente- Contro VIRGILIO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato FEDERICAMURINEDDUche lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANOVIRGILIO -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE di D'APPELLO di ROMA n. 917/2020 depositata il30/04/2020 R.G.N 452/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal ConsigliereDott.FRANCESCO BUFFA.

CONSIDERATO CHE: La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato al pensionato in epigrafe la "quota B" del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Riteneva la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal decretolegislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Avverso la sentenza, Inps ricorre per due motivi, cui la controparte resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. RITENUTO CHE: Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. n. 182 del 1997, per avere la corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del "massimale pensionabile", a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la "quota B" della pensione.

Con il secondo motivo si lamenta ex art. 360 co. 1 n. 4 violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame da parte della corte territoriale delle censure formulate avverso la sentenza di primo grado in relazione alla richiesta condanna alla riliquidazione della pensione sulla base di contributi giornalieri maggiori. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. Lav. Sentenza n. 36056 del 9 dicembre 2022, n. 1775 dell’11 gennaio 2023, ed altre numerose successive conformi) che nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondopensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997. Né le deduzioni sviluppate in memoria dal controricorrente, in relazione alla diversa rilevanza dei distinti tetti di retribuzione imponibile previsti dalla disciplina, appaiono prive di pregio, essendo già state considerate e disattese nella richiamata sentenza (v. in particolare paragrafi 19 e ss.). Il secondo motivo è inammissibile, in ragione del difetto di specificità delle censure, atteso che il ricorrente non precisa il capo di sentenza di primo grado asseritamente erroneo né richiama il motivo di appello che avrebbe impugnato lo stesso, non consentendo a questa Corte di verificare il dedotto vizio di omessa pronuncia.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla