Cassation court upholds pension cap for entertainment workers' 'quota B' despite newer regulations, remanding case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding a pensioner's 'quota B' calculation. While the lower court had excluded the daily earnings cap for this portion of the pension, the Supreme Court ruled that the 1971 regulation limiting daily earnings remains valid and compatible with subsequent laws. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded to the Court of Appeal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, co. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; Art. 4, co. 8 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182: The daily earnings cap established for entertainment workers applies to the 'quota B' of the pension and has not been implicitly repealed by later regulations.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26869/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO , rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN , LIDIACARCAVALLO,GIUSEPPINAGIANNICO, ANTONELLA PATTERI -ricorrente- Contro MARTINO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA MURINEDDU che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 418/2020 depositata il17/02/2020 R.G.N. 1295/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. CONSIDERATO CHE: La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato al pensionato in epigrafe la "quota B" del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Riteneva la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Avverso la sentenza, Inps ricorre per due motivi, cui la controparte resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. RITENUTO CHE: Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. n. 182 del 1997, per avere la corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del "massimale pensionabile", a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la "quota B" della pensione.
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2935 c.c. per avere la corte territoriale trascurato che la prescrizione decennale era comunque decorsa per i ratei precedenti il 2011. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. Lav. Sentenza n. 36056 del 9 dicembre 2022, n. 1775 dell’11 gennaio 2023, ed altre numerose successive conformi) che nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997. Né le deduzioni sviluppate in memoria dal controricorrente, in relazione alla diversa rilevanza dei distinti tetti di retribuzione imponibile previsti dalla disciplina, appaiono prive di pregio, essendo già state considerate e disattese nella richiamata sentenza (v. in particolare paragrafi 19 e ss.). Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte