Cassation court dismisses appeal on apprenticeship seniority claim due to withdrawal and counterclaim settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a procedural withdrawal by the employer and a counterclaim settlement by the employee. Trenord SRL argued that the 1955 Law on Apprenticeship did not apply to professionalizing apprenticeships, while the workers claimed full seniority recognition. The court ruled that the procedural acts of withdrawal and settlement terminated the litigation without a substantive judgment on the legal merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 168 c.p.c.: The withdrawal of an appeal combined with a counterclaim settlement extinguishes the proceedings, preventing a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19473/2020 R.G. proposto da: TRENORD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO n.71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO -ricorrente- contro CARLUCCI LUCA, GRAVOTTA CARMELO, ABBONANTE FRANCESCO, VALMORI LORENZO, BACARELLI LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO n.107, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 136/2020 depositata il 11/02/2020, R.G. n. 960/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere Dott.
VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 591 del 2021 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006, nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto del lavoratore indicato in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione;
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Trenord s.r.l., affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore in epigrafe indicato CONSIDERATO CHE 1. La società ricorrente deduce: 1.1. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47,49,57 e più in generale di tutti gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. n. 276 del 2003 in relazione alla L. 25 del 1955, per inapplicabilità ai contratti di apprendistato in questione della L. 25 del 1955, per l'autonomia della nuova fattispecie di apprendistato professionalizzante, alternativa a quella previgente regolata dalla legge citata, pertanto da ritenere applicabile in via residuale alle sole ipotesi di apprendistato anteriori alla nuova disciplina, incompatibile con la precedente (primo motivo); 1.2. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e), nonché L. n. 25 del 1955, art. 19, per incompatibilità specifica in tema di recesso, disciplinato dalla seconda norma senza previsione di conseguenze e cui connessa, in via accessoria, l'anzianità di servizio; al contrario di quella più recente, contenente specifiche disposizioni sul recesso per la nuova ed autonoma fattispecie, sostitutive, senza alcuna salvaguardia dell'anzianità, di quella anteriore, pertanto inapplicabile ai contratti di apprendistato professionalizzante in oggetto (secondo motivo); 1.3. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955,art. 19, art. 12 preleggi, anche in relazione all'art. 7 dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006, per la diversa portata, da valorizzare secondo una corretta interpretazione letterale e sistematica (attenta alle significative differenze strutturali tra apprendistato, inserito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di formazione e lavoro, invece a termine, con evidenti riflessi sulle conseguenze giuridiche dell'inadempimento datoriale all'obbligo formativo), delle espressioni normative "considerare utile" (L. n. 25 del 1955, art.
19) e "computare" (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 3); 1.4. violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Direttiva UE 2000/78, per la sostanziale inconferenza di una discriminazione indiretta per età, nel caso di specie, in assenza di alcun fattore determinante un differente trattamento collegato all'età, con esclusione di rilevanza decisionale, ma di mero obiter dictum (quarto motivo). Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con contestuale adesione di parte controricorrente, formulando istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersi ritualmente formulate Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio. PQM La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa in