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Sentenza — n. 14046/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 14046/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14046/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 31829-2018 proposto da: IL TULIPANO GASTRONOMICO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LA GOLETTA n.7, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CATAPANO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SORRENTINO; Oggetto R.G.N. 31829/2018 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU R.G.N. 31829/2018 815 - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

Regesto Legislator

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art. 618 cod.proc.civ, art. 2697 cod.civ, art. 115 cod.proc.civ; Sentenza — n. 14046/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’operata qualificazione dell’azione era confermata anche dalle deduzioni contenute nell’atto di gravame ove si R.G.N. 31829/2018 precisava che « alcuna eccezione di decadenza e/o prescrizione» veniva sollevata in riferimento agli avvis i di addebito e che invece le eccezioni proposte erano ben altre e analiticamente indicate nella «mancata ritualità della notifica degli avvisi di addebito, nella mancanza di iscrizione a ruolo nei termini previsti dall’art. 25 del D.lgs nr. 46 del 1999, nel fatto che gli avvisi non erano stati notificati ai sensi dell’art. 25 del DPR nr. 602 del 1973[…]».

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative reclamo amministrativo previo gara d'appalto infruttuosa procedimento amministrativo inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine tassa amministrativa

Disposizioni normative citate

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art. 618 cod.proc.civ
Con il primo motivo è dedotta l’erronea e falsa applicazione dell’art. 618 cod.proc.civ.
art. 2697 cod.civ
10.Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ.
art. 115 cod.proc.civ
e dell’art. 115 cod.proc.civ.E’ censurata l’erronea valutazione delle prove per avere la Corte di appello ritenuto provata la notifica R.G.N.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 31829-2018 proposto da: IL TULIPANO GASTRONOMICO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LA GOLETTA n.7, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CATAPANO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SORRENTINO; Oggetto R.G.N. 31829/2018 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU R.G.N. 31829/2018 815 - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - resistenti co n mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 191/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 776/2016; R.G.N. 31829/2018 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La C orte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, di rigetto dell’opposizione proposta dalla società qui ricorrente, in riassunzione, avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 3 luglio 2014 ed i relativi atti presupposti.

2. La C orte di merito ha osservato che la domanda introduttiva del giudizio era stata formulata in riferimento a questioni meramente procedurali della esecuzione e che, pertanto, andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguente inappellabilità della decisione ai sensi dell’art. 618 cod.proc.civ., ancorchésotto il profilo delle spese.

3. L’operata qualificazione dell’azione era confermata anche dalle deduzioni contenute nell’atto di gravame ove si R.G.N. 31829/2018 precisava che « alcuna eccezione di decadenza e/o prescrizione» veniva sollevata in riferimento agli avvis i di addebito e che invece le eccezioni proposte erano ben altre e analiticamente indicate nella «mancata ritualità della notifica degli avvisi di addebito, nella mancanza di iscrizione a ruolo nei termini previsti dall’art. 25 del D.lgs nr. 46 del 1999, nel fatto che gli avvisi non erano stati notificati ai sensi dell’art. 25 del DPR nr. 602 del 1973[…]».

4. Nessuna censura, dunque, risultava rivolta in ordine alla fondatezza, nell’an e nel quantum , dei crediti intimati, nemmeno per effetto di intervenuta prescrizione.

5. Avverso la decisione, h a proposto ricorso per cassazione la società Il Tulipano Gastronomico srl, con quattromotivi.

6. Ha depositato procura speciale l’INPS 7. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate e Riscossione.

8. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte . RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Con il primo motivo è dedotta l’erronea e falsa applicazione dell’art. 618 cod.proc.civ. E’ censurata l’operata qualificazione della domanda. E’ dedotta altresì motivazione ingiusta, illogica e contraddittoria. 10.Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 115 cod.proc.civ.E’ censurata l’erronea valutazione delle prove per avere la Corte di appello ritenuto provata la notifica R.G.N. 31829/2018 degli avvisi di addebito nonché motivazione ingiusta, illogica e contraddittoria su fatti decisivi per il giudizio. 11.Con il terzo motivo è dedotta la violazione ed omessa applicazione dell’art. 50, comma 2, DPR nr. 602 del 1973,come modificato dal D.lgs. nr. 49 del 1999 , per non avere la Corte di appello scrutinato il vizio denunciato dell’omesso avviso di intimazione di cui al citato art. 50 nonché motivazione ingiusta, illogica e contraddittoria su fatti decisivi per il giudizio. 12.Con il quarto motivo è, infine, censurata la statuizione sulle spese in favore dell’Inps. 13.E' preliminare , ad ogni profilo controverso, la verifica ditempestività del ricorso. 14.La sentenza impugnata è stata pubblicata telematicamente il 19 aprile 2018 15.La data di pubblicazione di una sentenza redatta in modalità digitale, nell’ambitodel processo civile telematico, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, coincide, infatti, con quella in cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all'attribuzione allasentenza del numero identificativo e della data dipubblicazione.

Nella specie , detto adempimento risulta effettuato, come detto, il 19 aprile 2018 (così, invero, si legge: «sentenza nr. 191/2018 pubbl.il 19.04.2019»; v. in argomento, Cass. nr. 24891 del 2018; conf. Cass. nr. 2362 del 2019). 16.Il giudizio risulta introdotto in epoca successiva al 2009. R.G.N. 31829/2018 17.E’, qui ndi , applicabile l' art. 327 c o d .p roc .c iv . nella attuale formulazione: il terminecd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

18. Il ricorso in cassazione è stato presentato per la notifica il 25 ottobre 2018; dunque, oltre i sei mesi di cui all'art. 327, primo comma, cod.proc.civ. 19.La controversia riguarda un'opposizione apreavviso di fermo, successivo a d avvisi di addebito conseguenti ad omissioni contributive. 20.Essa rientra, pertanto , tra quelle escluse dallasospensione dei termini feriali , come già affermato dalla Corte, per i giudizi diopposizione a d avvisi di addebito e a cartelle di pagamento per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agliartt. 442 c.c. e segg. (cfr.Cass. nr. 30268 del 2022 con gli ulteriori richiami). 21.Il ricorso è dunque tardivo e, come tale , inammissibile. 20.Nulla deve provvedersi in ordine alle spese. L’INPS non ha svolto un’effettiva attività difensiva e la società di riscossione è rimasta mera intimata.

24. Ricorrono, invece, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. n. 228 del R.G.N. 31829/2018 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. C