Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13860/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding the validity of the 'spoil system' dismissal of a municipal secretary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13860/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals by a former municipal secretary challenging her automatic dismissal under the 'spoil system.' The parties argued that the dismissal violated constitutional principles and that the new appointment was an administrative act rather than a labor management decision. The court ruled that the Constitutional Court had previously found the statutory provision regarding automatic dismissal constitutional, thereby validating the lower court's decision to uphold the termination of the secretary's role.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 97, 98 Cost.; Art. 99, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000: The automatic dismissal of a municipal secretary upon the end of the mayor's mandate does not violate constitutional principles of impartiality or continuity of administrative action.

Parole chiave

Generato dall'IA
spoil system municipal secretary automatic dismissal Constitutional Court administrative act public employment legal continuity soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 97, 98 Cost.
Art. 99, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000
97 e 98 Cost dell’art. 99 l.
Art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
art. 97 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 23 del 2019
Corte di Cassazione n. 13193 del 25 maggio 2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13003-2017 proposto da: GRECHI CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA; -ricorrente principale - COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI; -controricorrente - ricorrente incident ale - Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13003/2017 Cron.

Rep. Ud.06/04/2023 CC avverso la sentenza n. 288/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 07/11/2016 R.G.N. 574/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO -che, con sentenza del 7 novembre 2016, la Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Ancona e rigettava la domanda proposta da Caterina Grechi nei confronti del Comune di Ancona intesa ad ottenere, previa sospensione del giudizio e rimessi gli atti alla Corte costituzionale, stante la rilevanza e non manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 97 e 98 Cost dell’art. 99 l. n. 267/2000 ammissivo dello “spoil system” anche nei confronti dei segretari comunali, all’esito della definizione favorevole di quel giudizio la declaratoria di illegittimità del provvedimento del Sindaco di Ancona di cessazione automatica della Grechi dalla carica di segretario comunale e la condanna del Comune al risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere, alla luce del pronunciamento di questa Corte, la giurisdizione del giudice ordinario, inconfigurabile l’eccepita decadenza dall’azione della Grechi per porsi la cessazione del rapporto della medesima quale effetto automatico della nomina di altro segretario comunale di fiducia del neo sindaco e non quale conseguenza di un atto impugnabile in via stragiudiziale, insuscettibile la nomina del nuovo segretario comunale, frutto di un atto di gestione del rapporto di lavoro assunto con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, di dar luogo all’emanazione di atti amministrativi, non in contrasto con la connotazione fiduciaria della nomina del segretario comunale ad opera diretta del sindaco e, dunque, con il sistema dello “spoil system” il perdurante ruolo dalla legge riconosciuto al segretario comunale di garante della legalità, della correttezza e della trasparenza dell’azione amministrativa dell’ente locale; -che per la cassazione di tale decisione ricorre la Grechi, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune, che, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su due motivi, in relazione al quale la Grechi non ha svolto alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO -che, con l’unico motivo, la ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 del Testo Unico Enti Locali letto in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 97 e 98 Cost. e dell’art. 97 dello stesso Testo Unico Enti Locali, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver ritenuto la compatibilità tra i ruoli e le funzioni del segretario comunale con il sistema dello “spoil system” ed aver, di conseguenza, ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 99 TUEL intesa a rileggerlo secondo una interpretazione costituzionalmente orientata; -che, dal canto suo, il Comune di Ancona ricorrente incidentale, con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7 e 29 d.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), 1 e 4 Allegato E l. n. 2248/1865 e 41 c.p.c., ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo la domanda preordinata al sindacato sugli atti e provvedimenti amministrativi inerenti la procedura di non conferma della Grechi e di nomina del nuovo segretario comunale; -che, con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 6, l. n. 604/1966 e 32, comma 3, l. n. 183/2010, il Comune ricorrente incidentale, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di rigetto dell’eccepita decadenza della Grechi dall’azione intentata stante l’applicabilità nella specie delle disposizioni invocate per essere la domanda volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del provvedimento del Sindaco che disponeva la cessazione della Grechi dalla carica di segretario; -che l’unico motivo del ricorso principale deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 23 del 2019 che ha sancito l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamenti degli enti locali) ritenendo che, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni del segretario comunale, la previsione recata dalla norma predetta della sua decadenza alla cessazione del mandato del sindaco non raggiunge la soglia oltre la quale vi sarebbe violazione dell’art. 97 Cost., non traducendosi nell’automatica compromissione né dell’imparzialità dell’azione amministrativa, né della sua continuità; -che, venendo al ricorso incidentale, il primo dei formulati motivi deve dirsi infondato, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, e ciò sia in base al disposto dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico privatizzato, sia in base al petitum sostanziale da identificarsi in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, qui data dal diritto alla prosecuzione del rapporto in ragione dell’asserito illegittimo ricorso allo spoil system, rispetto al quale l’attoamministrativo di nomina del nuovo segretario comunale da parte del sindaco, atto configurato dalla Grechi come lesivo del rivendicato diritto, stante la sua natura pregiudiziale risulta suscettibile di disapplicazione, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte con la decisione resa a sezioni unite n. 13193 del 25 maggio 2018; -che parimenti infondato si rivela il secondo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente escluso la riconducibilità del petitum sostanziale sotteso all’azione pr omossa dalla Grechi alla declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto ovvero dell’atto di gestione del medesimo adottato dal sindaco quale datore di lavoro, essendo, viceversa, la situazione giuridica dedotta in giudizio corrispondente al diritto alla prosecuzione del rapporto che si assume non incisa dal ricorso allo spoil system e così dall’atto amministrativo di nomina di un nuovo segretario comunale, da cui discende, quale effetto automatico, la cessazione anticipata dell’incarico; - ch e, pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il